Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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nonostante il Cantone o il Comune vi si oppongano, favorendo così l’insorgere di una situazione gravosa e senza senso. A fronte di ciò, è possibile evitare il rischio di inefficacia se le domande di naturalizzazione vengono inoltrate a un ufficio individuato dai Cantoni e se la relativa documentazione viene sottoposta all’attenzione della Confederazione solo qualora Cantone e Comune acconsentano alla naturalizzazione. L’autorizzazione alla naturalizzazione viene così ad essere di fatto una sorta di consenso della Confederazione alla naturalizzazione cantonale e comunale.

La nuova disciplina non porterà ad uno spostamento del baricentro delle competenze decisionali tra Cantoni e Confederazione in quanto, a seguito del rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, è necessario che anche le competenti autorità cantonali emanino una decisione definitiva sulla naturalizzazione. Ciò comporta il fatto che i termini di un eventuale ricorso avverso una decisione cantonale di naturalizzazione non decorrono fin dal momento dell’autorizzazione di naturalizzazione da parte della Confederazione, ma solo a partire dalla data della decisione assunta dal Cantone. Può accadere che tra l’assicurazione da parte delle autorità cantonali e l’emanazione della decisione vera e propria intercorra un certo lasso di tempo, durante il quale possono venire inaspettatamente alla luce nuovi elementi concernenti una persona in attesa di naturalizzazione. Qualora tali elementi siano tanto rilevanti da deporre a sfavore della concessione della naturalizzazione (ad es. un nuovo procedimento penale), il Cantone interessato deve avere la possibilità di emanare una decisione negativa in contrasto con l’assicurazione originariamente espressa. In ogni caso, così come stabilito dalla normativa finora vigente, anche avverso questo rifiuto è possibile presentare ricorso.

1.2.1.2 Programma di verifica

Il diritto vigente non stabilisce una suddivisione vincolante dei ruoli e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di verifica del rispetto dei requisiti previsti per le persone candidate alla naturalizzazione. Di conseguenza non è escluso che possano riscontrarsi doppioni procedurali e verificarsi equivoci. Nel quadro della revisione della legge deve pertanto essere evitato il rischio di eventuali conflitti di competenze mediante l’esatta individuazione delle modalità di raccordo tra i vari organismi. A tale riguardo le nuove disposizioni possono basarsi sulla chiara suddivisione delle competenze attuata laddove è prevista una responsabilità congiunta in materia di valutazione dell’idoneità dei candidati in relazione a sicurezza e ordine pubblici ovvero osservanza dell’ordinamento giuridico. L’elemento discriminante è qui rappresentato dalla titolarità del controllo sui dati concernenti gli ambiti in questione. Ad esempio i Cantoni e i Comuni dispongono regolarmente di informazioni che non figurano nella banca dati VOSTRA, contenente informazioni sulle condanne precedenti e sui procedimenti penali pendenti (ad es. misure adottate dalla procura dei minori nei confronti di un candidato alla naturalizzazione, comportamento scolastico scorretto di un giovane candidato alla naturalizzazione o da parte dei genitori nei confronti delle autorità scolastiche, informazioni concernenti esecuzioni o debiti fiscali o indizi di inadempimento degli obblighi familiari). Conseguentemente, la responsabilità maggiore al riguardo deve ricadere sui Cantoni ovvero i Comuni. La Confederazione deve invece rispondere sempre, in conformità all’articolo 11 LCit, del controllo in