Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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tre anni in unione domestica registrata con la partner svizzera o con il partner svizzero.

Art. 11 Condizioni materiali

Costituiscono requisiti materiali per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione un processo d’integrazione riuscito (lett. a), la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (lett. b) e il fatto di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per i criteri di idoneità di cui alle lettere a e b si rimanda alle considerazioni del punto 1.2.2.

Il fatto di non rappresentare un rischio per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c) è un requisito richiesto anche dalla normativa vigente e il cui rispetto deve essere verificato non dai Cantoni e Comuni ma dalla Confederazione. Ciononostante i Cantoni sono tenuti a vagliare, nell’ambito della verifica del requisito relativo al rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici, ogni segnale che possa essere indice di una tale eventualità.

Art. 12 Criteri d’integrazione

La terminologia in materia di cittadinanza viene armonizzata con quella del diritto in materia di stranieri. Quindi il concetto di «inserimento» viene sostituito da quello di «integrazione riuscita» e meglio precisato. Ai sensi dell’articolo 12, un’integrazione riuscita si manifesta in particolare nell’osservanza dell’ordine e della sicurezza pubblici, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale, nella capacità di esprimersi in una lingua nazionale e nella volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

Il criterio del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale coincide nel contenuto con il concetto del riconoscimento nei valori fondamentali della Costituzione federale, proposto nel disegno di modifica della LStr quale controprogetto indiretto all’Iniziativa espulsione.

Per considerazioni più approfondite si rimanda al capitolo 1.2.2.

Una disabilità fisica, mentale o psichica può far sì che una persona non soddisfi, o soddisfi solo in parte, i criteri per l’integrazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d LCit per cause non ascrivibili alla persona stessa. È il caso – ad esempio

– delle persone con inabilità cognitive che rendono difficoltoso o impossibile l’apprendimento di una lingua nazionale e l’opportunità di esprimersi in questa lingua, ma anche – più in generale – la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. Lo stesso dicasi ad esempio per le menomazioni che comportano una limitazione della capacità lavorativa o le disabilità riconducibili a condizioni svantaggiate sul mercato del lavoro o nel campo della formazione.

Qualora sussista una tale limitazione dovuta a una disabilità, il fatto di esigere i criteri per l’integrazione può recare pregiudizio alle persone interessate in relazione all’ottenimento della cittadinanza, fino ad arrivare alla loro totale esclusione dalla possibilità di ottenerla. Dato che il fatto di recare pregiudizio non trova giustificazioni plausibili, ciò rappresenta un’inaccettabile discriminazione (indiretta) a causa di una menomazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, come il Tribunale federale ha stabilito in riferimento all’autosufficienza economica considerata come requisito per la naturalizzazione (cfr. sentenza del