Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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figli le acquistano per nascita. Se il padre dichiara di rinunciare ad acquistare tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali della moglie, a partire dalla naturalizzazione del padre i figli minorenni comuni possiedono unicamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre e perdono pertanto, secondo l'articolo 2 capoverso 3 LCit, le altre cittadinanze cantonali e attinenze comunali acquistate alla nascita (cfr. art. 271 cpv. 1 CC).
Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore
Come il vecchio articolo 29, anche il nuovo articolo 21 LCit prevede che una persona vissuta per almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzera e che come tale è effettivamente stata considerata dall'autorità cantonale o comunale, può essere naturalizzata con procedura agevolata. Le disposizioni dell'articolo 29 capoverso 3 (il richiedente ha già prestato servizio militare) e capoverso 4 (applicazione per analogia della disposizione a stranieri che hanno perso la cittadinanza svizzera in base all'art. 8 LCit vigente) della legge vigente possono essere abrogati. Non sono necessari poiché tali casi sono già ampiamente contemplati nel nuovo articolo 22 capoverso 1 LCit e inoltre sono straordinariamente rari. Secondo il capoverso 2, la persona naturalizzata acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Quest'ultimo determina anche l'attinenza comunale.
Art. 23 Minorenne apolide
Questa disposizione disciplina quanto contenuto nell'articolo 30 della LCit vigente. Anche in base al diritto vigente il minorenne apolide (non è sufficiente la semplice assenza di documenti) – indipendentemente dallo statuto che gli è riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri – è ammesso alla procedura agevolata se comprova un soggiorno di cinque anni. Il nuovo disciplinamento delle condizioni formali dell'articolo 11 esige un adattamento. Il capoverso 2 stabilisce che venga computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera, conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri. Valgono tutti i titoli di soggiorno (per esempio anche il permesso B, F, o N, e non solo i titoli citati nell'art. 33 cpv. 2).
Un minorenne straniero che pur potendo – de jure – acquisire la cittadinanza del Paese d'origine, ne venga di fatto impedito, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 23. Un tale caso subentra per esempio se il diritto del Paese d'origine prevede che il minorenne nato in Svizzera da genitori con lo stato di rifugiati, per poter acquisire la cittadinanza di quel Paese debba recarvisi e soggiornarvi per un determinato periodo. Poiché ai genitori, in quanto rifugiati riconosciuti, è precluso il contatto con il Paese d'origine, si deve partire dal presupposto che, di fatto, il minorenne non abbia la possibilità di acquisire la cittadinanza del suo Paese d'origine e che dunque, di fatto, sia apolide. Pertanto è giustificato concedergli la possibilità di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 23.
Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato
Questa disposizione riprende la regolamentazione di cui all'articolo 31a LCit vigente e non introduce modifiche materiali.