Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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Art. 25 Competenza e procedura

Il capoverso 1 riprende la regolamentazione di cui all'articolo 32 LCit vigente.

Nuovo è invece il contenuto del capoverso 2, nel quale il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale e può prescrivere che le persone residenti in Svizzera depositino la loro domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza, la quale effettua le indagini e trasmette poi la domanda all'Ufficio federale.

Questa nuova regolamentazione crea la base legale che permette di depositare la domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza. In tal modo il procedimento risulta snellito, evitando che la Confederazione debba prima accettare la domanda e verificarne la correttezza formale, poi inoltrarla al Cantone, il quale, una volta effettuate le indagini, dovrebbe rispedirla alla Confederazione. Nonostante la minimizzazione complessiva dell'iter, può darsi che ai Cantoni risulti del lavoro aggiuntivo, il quale dovrebbe essere compensato con un aumento degli emolumenti da disciplinare nell'ambito dell'ordinanza d'esecuzione.

2.2.1.3 Sezione 3: Reintegrazione

Art. 26 Condizioni

Questa disposizione disciplina i casi di cui all'articolo 18 della LCit vigente, introducendo la pretesa dell'integrazione riuscita in caso di residenza in Svizzera (cpv. 1 lett. a) o di vincoli stretti con la Svizzera in caso di residenza all'estero (cpv. 1 lett. b). Chi conosce la Svizzera solo per sentito dire ed ha un rapporto meramente superficiale con il nostro Paese non può essere reintegrato. Il criterio dei vincoli stretti applicato alle domande provenienti dall'estero corrisponde ai criteri relativi all'integrazione per le domande provenienti dalla Svizzera; in tal modo è assicurata l'osservanza del principio della proporzionalità. I requisiti del criterio dei vincoli stretti dovranno essere precisati nell'ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza.

Nella maggior parte dei casi le richieste di reintegrazione vengono presentate all'estero.

Art. 27 In seguito a perenzione o perdita della cittadinanza

Questa disposizione disciplina i casi finora contemplati negli articoli 21, 23 e 58 della LCit vigente.

La novità è costituita dal fatto che si pretende un periodo di residenza in Svizzera di tre anni se il termine di dieci anni per presentare una domanda di reintegrazione scade senza essere utilizzato.

Art. 28 Effetto

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 24 della LCit vigente.

Art. 29 Competenza

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 25 della LCit vigente.