Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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Fondamenti giuridici

In base all'articolo 44 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti (vedi Ehrenzeller, St.Galler Kommentar, ad art. 44 Cost., n. 21 segg.). Pertanto, dal punto di vista legislativo si pone la questione se il fondamento costituzionale sia sufficiente oppure se si renda necessario creare una base giuridica specifica in una legge formale. Nonostante la dottrina prevalente approvi un'assistenza amministrativa generale tra le diverse autorità federali e i Cantoni – poiché senza di essa l'amministrazione pubblica non funzionerebbe – tuttavia tale obbligo non vale illimitatamente, ma soltanto nel quadro delle regole generali di procedura, in particolare quella della proporzionalità. Di conseguenza l'assistenza amministrativa, salvo prescrizioni diverse, dev'essere prestata su richiesta e in singoli casi. La richiesta di assistenza va motivata e in base a tale motivazione, l'autorità richiesta deve verificare se a tale assistenza si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati ovvero particolari disposizioni di segretezza (i cosiddetti limiti istituzionali o materiali dell'assistenza amministrativa). Visti gli interessi in questione protetti dalla legge è necessaria una concretizzazione dell'assistenza amministrativa e del relativo obbligo.

Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Specie il segreto d'ufficio e la protezione dei dati costituiscono limiti all'assistenza amministrativa. Nonostante i molti punti di contatto tra la protezione dei dati e il segreto d'ufficio, la differenza consiste nel fatto che la protezione dei dati equivale a protezione della personalità e ha lo scopo di proteggere le persone fisiche e giuridiche dall'uso illecito dei loro dati. Pertanto la protezione dei dati è incentrata sui diritti delle persone interessate in quanto titolari di diritti fondamentali. Ciò significa che prima di concedere l'assistenza amministrativa occorre verificare accuratamente se la comunicazione dei dati sia lecita e proporzionata o se non sussistano motivi di limitazione.

Entità e contenuto dell'assistenza amministrativa

In singoli casi l'autorità federale è tenuta a svolgere indagini circa la reputazione e per il pronunciamento dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Le indagini circa la reputazione non vertono solamente su eventuali questioni penali ed esecuzioni, ma servono alla raccolta di informazioni sull'integrazione e la familiarità di cittadini stranieri con gli usi e i costumi svizzeri. In quest'ultimo punto, per lo svolgimento delle indagini possono rendersi necessarie informazioni da parte di altre autorità.

Le autorità incaricate di eseguire la legge sono tenute, in casi individuali e su domanda motivata e scritta, a comunicare tutti i dati necessari in relazione alla naturalizzazione (naturalizzazione ordinaria e agevolata, reintegrazione) nonché all'annullamento di una naturalizzazione, allo svincolo dalla cittadinanza o alla sua revoca. Lo stesso vale anche per le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio le autorità scolastiche, le autorità tutorie, nonché le autorità competenti in materia di aiuto sociale, di perseguimento penale o di stato civile.

In presenza di una base legale per la comunicazione dei dati non è necessario lo scioglimento formale da parte dell'autorità dall'obbligo di mantenere il segreto. Le autorità ed i funzionari interessati decidono autonomamente se comunicare i dati o