Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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Secondo il capoverso 1, in caso di abuso non è più richiesta l'approvazione del Cantone d'origine. Decade in tal modo una disciplina mantenuta sinora su un piano puramente formale.

I capoversi 2-4 riprendono la disciplina vigente.

Il capoverso 5 disciplina il nuovo termine di attesa per la presentazione di una nuova domanda qualora in precedenza sia stata dimostrato un abuso da parte del richiedente. Un termine di due anni appare ragionevole. Infatti, oltre ai tempi necessari per la procedura presso le autorità federali e le autorità di ricorso e al prolungamento da cinque a otto anni del termine entro il quale una naturalizzazione può essere annullata (cpv. 2), tra l'abuso e la sanzione intercorrono di regola 12 anni o più.

Non è giustificato applicare il termine d'attesa di due anni anche ai membri della famiglia che non hanno colpa dell'annullamento della naturalizzazione (cfr. cpv. 6). Ciò vale per esempio per un bambino di dieci anni che in seguito all'annullamento della naturalizzazione del padre sia divenuto apolide.

Inoltre con il capoverso 7 si crea la base giuridica che permette all'UFM il ritiro dei documenti d'identità (passaporto svizzero o carta d'identità svizzera) in caso di annullamento della naturalizzazione. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione. In base alla regolamentazione vigente, i Cantoni in seguito all'entrata in vigore dell'annullamento devono emettere un'altra decisione impugnabile per il ritiro dei documenti d'identità, fatto che causa un ingente onere amministrativo e può prolungare eccessivamente la procedura in caso di ricorso.

Le conseguenze, sotto il profilo del diritto in materia di stranieri, dell'annullamento di una naturalizzazione sono rette dagli articoli 62 e 63 LStr (RS 142.20).

2.2.2 Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità

2.2.2.1 Sezione 1: Svincolo

Art. 37 Domanda di svincolo e decisione

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 42 della LCit vigente.

Art. 38 Estensione ai figli

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 44 della LCit vigente.

Art. 39 Atto di svincolo

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 45 della LCit vigente. I capoversi 3 e 4 sono stati adattati (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

Art. 40 Emolumento

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 46 della LCit vigente. Dal momento che la Confederazione svolge una semplice funzione di buca delle lettere, si rinuncia all'introduzione di un emolumento federale per l'allestimento dell'atto di