Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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1.2.4.2 Esame dei requisiti dei giovani nell’ambito di domande familiari
A partire dal dodicesimo anno d’età, il possesso dei requisiti da parte di una persona richiedente la naturalizzazione deve essere vagliato per mezzo di una valutazione separata anche se essa è inserita in una domanda familiare. Tale limite d’età è tra l’altro conforme a quanto previsto dall’articolo 43 capoverso 3 LStr, che stabilisce una valutazione differenziata, a seconda della fascia d’età, del diritto a rimanere in Svizzera per i figli qui trasferitisi. Riveste particolare importanza il fatto che i Cantoni debbano effettuare indagini presso le autorità scolastiche (vedasi punto precedente 1.2.4.1).
1.2.5 Semplificazioni in caso di reintegrazioni
1.2.5.1 Premesse
Analogamente a quanto stabilito in materia di requisiti per l’integrazione ai fini della naturalizzazione agevolata o ordinaria, è necessario definire esattamente anche i criteri per la reintegrazione. Fondamentalmente si richiede un'integrazione riuscita in caso di residenza in Svizzera e la sussistenza di «stretti vincoli» con la Svizzera in caso di residenza all'estero. Questa formulazione ricorre già nella normativa attuale in svariate disposizioni sulla naturalizzazione agevolata e la reintegrazione (art. 21 cpv. 2, art. 23 cpv. 2, art. 28, art. 31b, art. 58a cpv. 1 e 3, art. 58c cpv. 2 LCit). La novità consiste nel fatto che ora essa deve sostituire, in materia di reintegrazione, il generico requisito dei «vincoli» e deve trovare concreto richiamo nella legge. Il concetto dovrà essere descritto con precisione ed essere concretamente richiamato in un’ordinanza esecutiva.
Nella legge sulla cittadinanza vigente sono contemplate tre diverse tipologie di reintegrazione, in funzione del fatto che il soggetto richiedente abbia perso la cittadinanza per perenzione (art. 21 LCit), per svincolo (art. 23 LCit) o per matrimonio con uno straniero ai sensi della normativa vigente fino alla fine del 1991 (art. 58 LCit). Le condizioni da soddisfare al riguardo sono talvolta differenti. È dunque giustificata l’esigenza di semplificare questa disciplina. È sufficiente un’unica disposizione che riguardi tutte le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera, a prescindere dal fatto che l’abbiano persa per perenzione, svincolo o matrimonio.
Coloro che hanno perso la cittadinanza svizzera possono presentare entro dieci anni la domanda di reintegrazione. Trascorso questo termine, hanno comunque ancora la possibilità di essere reintegrati previo possesso del requisito di dimorare da almeno tre anni in Svizzera. Questo irrigidimento della normativa attualmente vigente si giustifica in considerazione del fatto che le persone interessate, anche se domiciliate all’estero, hanno avuto almeno dieci anni di tempo, dopo la perdita della cittadinanza svizzera, per richiedere la reintegrazione qualora possano vantare stretti legami con la Svizzera. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, rispetto al passato, oggigiorno, grazie alla moderna società dell’informazione e della comunicazione, sono stati in gran parte rimossi gli ostacoli alla comunicazione che in passato riguardavono alcuni Paesi o regioni del mondo. Per la prova dei vincoli stretti con la Svizzera si possono dunque formulare criteri tanto più esigenti quanto più l'interruzione dei contatti con le autorità elvetiche o con la Svizzera è stata protratta.