Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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relativo alla naturalizzazione genera difficoltà di comprensione e persino equivoci. È quindi necessaria un’opera di chiarimento.

In effetti la formulazione prevista dalla nuova legge corrisponde ampiamente nei contenuti alla legge vigente. Tuttavia nel nuovo enunciato la nozione di integrazione viene allineata a quella contenuta nel diritto in materia di stranieri. Tale concetto si compone essenzialmente dei seguenti elementi: osservanza dell’ordine e della sicurezza pubblici, rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale, capacità di esprimersi in una lingua nazionale e volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Quest’ultima nozione corrisponde ampiamente a quanto contenuto nell’articolo 4 lettera d della vigente ordinanza sull’integrazione degli stranieri di data 24 ottobre 2007 (OIntS, RS 142.205).

1.2.2.2 Caso particolare: incolpevole incapacità di integrarsi

In riferimento al caso di una persona fisicamente disabile il cui sostentamento, a causa della sua disabilità, era a carico dell’assistenza sociale e che quindi non poteva soddisfare il requisito, utile ai fini della naturalizzazione, dell’autosufficienza economica, il Tribunale federale ha stabilito nella sua decisione del 16 dicembre 2008 che applicando a questi casi i medesimi criteri previsti per le persone normodotate sussisterebbe un impedimento alla naturalizzazione che discriminerebbe i disabili che la richiedono. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e rinviato all’istanza di grado inferiore per una nuova valutazione la decisione sulla naturalizzazione (DTF 135 I 49 e seguenti). Oltre ai casi in cui sono coinvolte persone con disabilità fisiche o mentali, anche le persone con difficoltà di apprendimento legate all’età o altre limitazioni di tipo intellettivo difficilmente soddisfano i requisiti per la naturalizzazione. Per quanto riguarda la procedura di naturalizzazione è quindi necessario tenere in debita considerazione la situazione di queste persone. Di una persona che beneficia di prestazioni di aiuto sociale non si deve necessariamente concludere che non soddisfi i requisiti per l’integrazione. Tale conclusione è ammissibile solo nel caso in cui il fatto di beneficiare di tali prestazioni sia riconducibile a una colpa della persona richiedente la naturalizzazione, ovvero qualora questa non mostri alcuna volontà di partecipare alla vita economica.

1.2.2.3 Ordine e sicurezza pubblici

Una novità è rappresentata dall’inserimento nella nozione di integrazione del criterio dell’"ordine e della sicurezza pubblici", nei quali si intende inclusa anche l’osservanza delle leggi svizzere. Il senso e il significato di questa definizione, derivata dal diritto in materia di stranieri (cfr. art. 80 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA, RS 142.201), vanno tradotti nella nuova ordinanza sulla cittadinanza (per una definizione del termine cfr. anche le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo sulla revisione dell’art. 62 LStr, in base alle quali la definizione "sicurezza pubblica" include l’inviolabilità dei beni giuridici dell’individuo e delle istituzioni dello Stato, mentre per "ordine pubblico" si intende l’ordinamento giuridico oggettivo e l’insieme delle nozioni non scritte di ordine, la cui osservanza costituisce, secondo l’idea sociale ed etica predominante, un presupposto indispensabile per la coabitazione pacifica dei cittadini). Esempi negativi di applicazione potrebbero dunque essere quelli in cui un