Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

Variante 1

In base all’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione emana soltanto prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia la relativa autorizzazione.

La dottrina interpreta in modo divergente la nozione di «prescrizioni minime» di cui all'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale. Una minoranza interpreta tale nozione in maniera restrittiva e ritiene che la Confederazione debba mostrarsi prudente per quanto riguarda le condizioni cantonali per la naturalizzazione, quindi anche per la determinazione della durata del soggiorno.

A fronte di tali perplessità di natura giuridica per quanto concerne l’ammissibilità della competenza della Confederazione a legiferare, nella variante 1 all’articolo 18 si è rinunciato a indicare una soglia massima fissa, rendendo in questo modo la disposizione piuttosto vaga. I Cantoni possono però prevedere altri termini a livello cantonale e comunale. Diversamente, oppure nel caso in cui i termini non siano congrui, sussiste la possibilità di ricorso a livello cantonale.

La prima variante all’articolo 18 stabilisce che se i Cantoni prevedono una durata minima del soggiorno nel Cantone o nel Comune, tale durata non deve oltrepassare la durata del periodo solitamente necessario per un’integrazione riuscita.

Se la durata minima del soggiorno richiesta dal Cantone è superiore a tre anni occorre, ai sensi del capoverso 2, computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Cantone immediatamente prima dell’arrivo.

Se la durata minima del soggiorno richiesta dal Comune è superiore a un anno occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Comune del Cantone immediatamente prima dell’arrivo nel Comune.

La nuova norma tiene conto delle odierne esigenze dei singoli e del mondo economico in termini di mobilità e cerca di rispondere a un’istanza che è già stata espressa nel rapporto dell’Ufficio federale della migrazione sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 20 dicembre 2005. Nella nuova legge sugli stranieri si è tenuto conto di quest’esigenza introducendo per le persone in possesso di permesso di dimora e di domicilio il diritto a cambiare Cantone (art. 37 LStr).

Lo stesso vale anche per la normativa federale in materia di computabilità della durata del soggiorno in caso di cambi di residenza (cfr. cpv. 2 e 3), nell’intento di tenere debitamente conto delle odierne esigenze riguardo la mobilità delle persone.

Variante 2

Per ragioni di scorrevolezza e comprensibilità e sulla scorta della constatazione che oggi buona parte della giurisprudenza sostiene che la nozione, utilizzata nell’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, di "prescrizioni minime" non deve essere interpretata in senso stretto (la dottrina legge in tale disposizione l’affermazione secondo cui spetta alla Confederazione la competenza di emanare "principi"), in una variante all’articolo 18 viene fissata una soglia massima per la durata del soggiorno cantonale e comunale.