Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

2.2.1.4 Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 30 Estensione ai figli

Questa disposizione riprende perlopiù il contenuto dell'articolo 33 della LCit vigente. È omessa l'attuale nozione «di regola» in quanto priva di sufficiente forza normativa. Su domanda motivata e scritta del rappresentante legale, la nuova disciplina consente di escludere i figli minorenni dalla naturalizzazione del richiedente (ad es. se vi è il rischio che perdano la loro cittadinanza attuale). Queste eccezioni sono previste nell'interesse dei figli.

Art. 31 Minorenni

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 34 della LCit vigente ed è stata adattata (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.

Art. 32 Maggiore età

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 35 della LCit vigente.

Art. 33 Soggiorno

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 36 della LCit vigente, tenendo presenti (nella versione tedesca) i principi dell'uso non discriminatorio della lingua. È inoltre introdotta una terminologia più moderna (la nozione di «disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri» è sostituita con «disposizioni legali in materia di stranieri»). Il capoverso 2 stabilisce che i soggiorni effettuati con un permesso C, B ed F vengono computati alla residenza.

Art. 34 Indagini cantonali

Questa disposizione riprende l'articolo 37 della LCit vigente.

Secondo il capoverso 1, se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 11 lettere a e b (integrazione riuscita, familiarità con la realtà svizzera). Il Cantone può delegare tali indagini a un'autorità comunale, purché la grandezza del Comune consenta di presupporre che l'autorità in questione sia in grado di svolgere le indagini con il debito rigore.

Oggi la qualità dei rapporti d'indagine è molto varia. Pertanto occorre migliorare la base legale che ne disciplina la stesura. Da un lato tale base legale deve permettere alla Confederazione, quando necessario, di pretendere rapporti complementari o più dettagliati. Dall'altro lato, da questa disposizione deve risultare chiaro che anche nell'ambito di procedure concernenti l'annullamento di naturalizzazioni possono essere richiesti rapporti d'indagine cantonali. Già in base al diritto vigente, alle autorità cantonali viene richiesto di svolgere indagini a tale proposito, in particolare presso i coniugi svizzeri di persone straniere che hanno usufruito della naturalizzazione agevolata.