Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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Tribunale federale del 16 dicembre 2008). Questa disciplina tiene conto inoltre della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 3 maggio 2008 e alla quale la Svizzera intende aderire. Questo strumento universale concretizza i diritti umani delle persone con disabilità e intende promuovere le pari opportunità di queste persone nella società.

L’articolo 12 capoverso 2 LCit impone quindi l’obbligo di tenere debitamente conto, all’atto dell’applicazione dei criteri d’integrazione indicati nell’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d, della situazione delle persone e di verificare caso per caso se e in che misura ci si possa richiamare a tali criteri.

Per il rilascio dell’autorizzazione di naturalizzazione devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 LCit. Saranno le competenti autorità cantonali e comunali a verificare se sono soddisfatte le condizioni. L’UFM deve verificare, nei casi normali, solo l’osservanza dell’ordinamento svizzero, quindi l’eventuale sussistenza di condanne precedenti o procedimenti penali pendenti (riassunta ex novo nella nozione generale di «ordine e sicurezza pubblici»; cfr. art. 12) e il fatto di non compromettere la sicurezza interna ed esterna. La presente disposizione corrisponde alla prassi attualmente adottata e alle considerazioni avanzate nel rapporto sulla cittadinanza. L’introduzione nella formula del termine «segnatamente» sottolinea il fatto che in casi speciali la Confederazione può, per così dire, «azionare il freno d’emergenza», quando ad esempio un candidato non sia evidentemente integrato a sufficienza e il Cantone non ha quindi effettuato un’analisi sufficientemente accurata dei requisiti d’idoneità ai sensi dell’articolo 11 LCit. La Confederazione ha così la possibilità di rifiutare l'autorizzazione di naturalizzazione qualora non siano soddisfatte tutte le pertinenti condizioni.

Il fatto che l’autorizzazione venga rilasciata per uno specifico Cantone emerge anche dal nuovo articolo 14 LCit.

La possibilità di porre una scadenza o di prorogare un’autorizzazione non è più contemplata dal nuovo sistema, in quanto l’autorizzazione viene rilasciata solo alla conclusione della procedura a seguito delle decisioni di Comune e Cantone e il Cantone deve poi assumere la decisione definitiva sulla naturalizzazione entro il termine di sei mesi.

Art. 13 Procedura di naturalizzazione

La domanda dovrà essere in futuro presentata sempre al Cantone o al Comune, il che comunque già accade in quasi tutti i Cantoni. In base al capoverso 1, il Cantone individua l’autorità alla quale va indirizzata la domanda di naturalizzazione, che può essere un’autorità cantonale oppure comunale.

Il capoverso 2 prevede che la domanda di naturalizzazione venga inoltrata dal Comune al competente Ufficio federale ad avvenuta conferma della cittadinanza da parte del Cantone, qualora il diritto cantonale lo preveda. In questo modo si intende escludere l’eventualità che vengano inoltrate alla Confederazione domande di naturalizzazione respinte dal Cantone o dal Comune.

Il capoverso 3 stabilisce infine che l’Ufficio federale rilasci l’autorizzazione federale di naturalizzazione solo quando siano soddisfatti tutti i requisiti formali e materiali previsti. L’autorizzazione viene poi notificata all’autorità cantonale preposta per la decisione sulla naturalizzazione.