Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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coniugi sono cittadini stranieri e dopo il matrimonio uno dei due acquisisce la cittadinanza svizzera, l’altro coniuge non può presentare domanda di naturalizzazione agevolata. Il candidato deve vivere da tre anni in unione coniugale con il medesimo coniuge e aver soggiornato per complessivi cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda. Per valutare se la domanda va trattata secondo l'articolo 21 capoverso 1 o 2 è determinante il luogo di dimora al momento della presentazione della domanda. Se ad esempio i coniugi risiedono in Svizzera al momento della domanda ma si trasferiscono all'estero durante la procedura, la domanda va trattata secondo il capoverso 1. Nel caso opposto è applicabile il capoverso 2.

Chi risiede o ha risieduto all’estero deve vivere da sei anni in unione coniugale con il medesimo coniuge e avere stretti vincoli con la Svizzera. Ciò non significa che il coniuge dev'essere in possesso della cittadinanza svizzera già da sei anni; può averla acquisita anche da poco tempo, per naturalizzazione agevolata o reintegrazione in virtù della filiazione da genitore svizzero (non però per naturalizzazione ordinaria o per naturalizzazione agevolata non basata sulla filiazione da genitore svizzero).

Delle domande di naturalizzazione agevolata in base all’articolo 21 non si può tenere conto qualora il coniuge svizzero sia deceduto antecedentemente alla presentazione della domanda stessa. Qualora il coniuge svizzero muoia mentre la procedura di naturalizzazione è in corso, è possibile tenere eccezionalmente conto della domanda qualora non sussistano fondati dubbi sul fatto che prima del decesso del coniuge svizzero i coniugi vivessero in unione coniugale effettiva e stabile. Inoltre in questi casi la possibilità di ottenere la naturalizzazione agevolata presuppone che la persona richiedente sia in possesso, al momento del decesso del coniuge svizzero, dei requisiti richiesti (durata del soggiorno e durata dell’unione coniugale). Se nel frattempo il coniuge straniero si è risposato con un cittadino o una cittadina straniera, non può richiedere la naturalizzazione agevolata.

Come stabilito dal diritto finora vigente, la persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del coniuge svizzero. Se quest’ultimo possiede più cittadinanze cantonali e attinenze comunali, ai sensi della nuova legge la persona può decidere di acquisire una sola cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Questa eventualità veniva già gestita in questo modo in virtù della normativa precedente, ma questo modus operandi ha portato all’introduzione di una procedura macchinosa (dichiarazioni di rinuncia che dovevano essere raccolte e notificate ai Cantoni interessati).

Come secondo il vecchio diritto, la persona naturalizzata acquista in linea di principio tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali del coniuge svizzero, a meno che dichiari esplicitamente di voler acquisire una sola cittadinanza cantonale e una sola attinenza comunale. Nella prassi tale possibilità ha tuttavia generato procedure complicate (per procurarsi la dichiarazione di rinuncia e trasmetterla ai Cantoni interessati). La revisione di legge prevede un'ulteriore semplificazione procedurale (cfr. art. 41).

Se il coniuge straniero usufruisce della possibilità di acquisire una sola cittadinanza cantonale e una sola attinenza comunale della moglie svizzera, ciò influisce sulla cittadinanza dei figli minorenni comuni. Prima della naturalizzazione del padre, infatti, la loro cittadinanza derivava da quella della madre (art. 1 cpv. 1 lett. a e art. 2 cpv. 1 LCit). Se la madre possiede più cittadinanze cantonali o attinenze comunali, i