Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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Ambo le varianti sono compatibili con la Costituzione federale. Dagli esiti della procedura di consultazione emergerà l’indicazione di quale variante dovrà essere privilegiata.
Art. 19 Cittadinanza onoraria
Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 16 della vigente LCit tenuto conto (nella versione tedesca) dei principi dell'uso non discriminatorio della lingua.
2.2.1.2 Sezione 2: Naturalizzazione agevolata
Art. 20 Condizioni materiali
Come per quanto concerne la naturalizzazione ordinaria, anche per quella agevolata è opportuno prevedere un’«integrazione riuscita» per il candidato, in analogia a quanto prescritto dagli articoli 11 o 12 LCit. Si può dunque rimandare alle considerazioni a tale riguardo.
Nella prassi è necessario tenere conto del fatto che il grado di integrazione deve essere ragionevolmente proporzionato alla durata della permanenza in Svizzera. Per la naturalizzazione ordinaria si prevede normalmente un periodo di residenza in Svizzera considerevolmente più lungo rispetto a quello che viene richiesto per una naturalizzazione agevolata. Di ciò è necessario tenere conto nella verifica dei requisiti d’integrazione. Ad esempio in riferimento alle competenze linguistiche non si può richiedere il possesso dei medesimi elevati requisiti richiesti per la naturalizzazione ordinaria. Tuttavia, la conoscenza di una lingua nazionale svizzera deve essere di regola richiesta anche per le naturalizzazioni agevolate. I particolari possono essere definiti a livello di ordinanza.
La disciplina speciale prevista dall’articolo 12 capoverso 2 per le persone che, per ragioni psichiche o fisiche, non adempiono i criteri d'integrazione di cui alle lettere c e d, non si applica solo per la naturalizzazione ordinaria ma anche per quella agevolata.
L’articolo 20 capoverso 2 prescrive che il candidato non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Tale principio si applica per analogia a tutte le tipologie di naturalizzazione (cfr. art. 11 lett. c e art. 26 cpv. 1 lett. e).
L’articolo 20 capoverso 3 LCit stabilisce che se il candidato non risiede in Svizzera, le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. Tale tenore corrisponde in buona sostanza a quanto statuito dal vecchio articolo 26 capoverso 2. I dettagli dovranno essere definiti nella nuova ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza.
Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero
I vecchi articoli 27 e 28 LCit confluiscono in un unico articolo, che dal punto di vista contenutistico corrisponde alla normativa vigente.
Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Se all’atto del matrimonio entrambi i