Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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Art. 7 Per nascita all’estero

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 10 della legge sulla cittadinanza vigente.

Art. 8 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 11 della legge sulla cittadinanza vigente.

2.2 Titolo secondo: Acquisto e perdita per decisione dell’autorità

2.2.1 Capitolo 1: Acquisto per decisione dell'autorità

2.2.1.1 Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria

Art. 9 Condizioni formali

Il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il soggetto richiedente sia in possesso di un permesso di domicilio e possa documentare di aver dimorato in Svizzera per otto anni complessivi, incluso l’anno immediatamente precedente la domanda. Per ulteriori considerazioni di base riguardanti questa disposizione si rimanda al punto 1.2.3.1.

Art. 10 Computo della durata di residenza

Per giovani

Riprendendo quanto già previsto dalla normativa vigente, la presente disposizione prevede che il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent’anni compiuti sia computato due volte.

Per coniugi e partner registrati

Secondo la normativa finora vigente, si applicavano termini di residenza abbreviati ai casi in cui entrambi i coniugi fossero stati, al momento del matrimonio, cittadini stranieri e successivamente uno di loro avesse chiesto la naturalizzazione. Tali termini valevano da un lato per la domanda congiunta (art. 15 cpv. 3 LCit vigente) e dall’altro per la domanda individuale successiva alla naturalizzazione di uno dei due partner (art. 15 cpv. 4 LCit vigente). Il mantenimento di queste norme non si giustifica, in ragione del fatto che il nuovo ordinamento concentra maggiormente l’attenzione sull’integrazione e allo stesso tempo abbassa il termine di residenza da dodici a otto anni. È quindi consigliabile per i partner attendere di presentare la domanda finché entrambi possono vantare otto anni di residenza in Svizzera. Ciascun partner può poi presentare una domanda individuale.

Continua invece ad essere opportuna una norma specifica per le unioni domestiche registrate nelle quali, al momento della registrazione, uno dei due partner possedeva la cittadinanza svizzera. Come secondo il diritto attuale, è sufficiente che la partner di una cittadina svizzera o il partner di un cittadino svizzero abbia risieduto per cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda, e che viva da almeno