Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
diventa punibile se assume la padronanza dell’atto. L’omicidio su richiesta della vittima costituisce un omicidio intenzionale ed è passibile di pena, anche se questa è attenuata qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 114 CP. Il giustificato motivo del consenso della persona intenzionata a morire non si applica all’omicidio intenzionale, poiché l’ordinamento giuridico non accorda a nessuno la libertà di rinunciare nei confronti di altre persone ai più elementari diritti della personalità, soprattutto se si tratta della vita61.
5.2.3. Capoverso 2: obblighi di diligenza per l'assistenza organizzata al suicidio
Chi presta assistenza al suicidio nell’ambito di un’organizzazione di aiuto al suicidio non è punito, se rispetta le condizioni di cui alle lettere a-g del capoverso 2. Il mancato adempimento di una sola di queste condizioni determina la punibilità dell'assistente ed eventualmente dell’organizzazione di aiuto al suicidio. Spetterà al giudice valutare la violazione delle singole condizioni e fissare conseguentemente la pena. Si vuole così impedire che l’aiuto al suicidio si trasformi in un’attività commerciale a scopo di lucro e vi sia un ampliamento delle pratiche adottate. Va da sé che chi presta aiuto al suicidio mosso da motivi egoistici rimane punibile ai sensi del capoverso 1. Infatti, sarebbe contrario allo spirito della legge permettere a una persona di dissimulare i suoi motivi egoistici operando per conto di un’organizzazione.
Un’organizzazione di aiuto al suicidio è formata da almeno due persone che offrono ripetutamente e in modo durevole i loro servizi. L’aiuto al suicidio non deve essere l’unico scopo dell’organizzazione, basta che costituisca lo scopo determinante. Tale definizione si discosta decisamente da quella dell’articolo 260ter CP62, il che è giustificato dai diversi orientamenti delle organizzazioni. Ne discende che, ai sensi dell’articolo 115 CP, una singola persona che presta ripetutamente assistenza al suicidio non è punibile, sempreché non sia mossa da motivi egoistici. Viene così mantenuto il diritto vigente. Non costituisce invece un’associazione organizzata la collaborazione tra il medico (nel caso di prescrizione di un medicinale per il suicidio) e il farmacista che consegna la sostanza.
Per la loro natura, le condizioni elencate alle lettere a-g costituiscono cumulativamente un giustificato motivo. Si applicano dunque anche le regole concernenti l’aspetto soggettivo del giustificato motivo, ossia l’autore deve essere al corrente della situazione che costituisce la giustificazione. Se manca tale elemento, ma oggettivamente sono date le condizioni di cui alle lettere a-g, l’autore incorre nella pena prevista per il tentativo63. Bisogna ammettere che soltanto alcune di queste condizioni ricordano un giustificato motivo in senso tradizionale (come ad esempio il «consenso» del suicidante di cui alla lett. a), altre invece fanno piuttosto pensare a disposizioni di diritto amministrativo (l'allestimento di una documentazione completa ed esaustiva di cui alla lett. g). Lo stesso si può dire, però, per gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1 CP, ai quali la presente proposta si ispira.
L'assistente al suicidio verifica l’adempimento delle condizioni in parte sulla base della documentazione che l’organizzazione di aiuto al suicidio è tenuta a inserire in un dossier. Ciò è segnatamente il caso per le condizioni previste dalla lettera b e c. La condizione prevista dalla lettera f può invece essere verificata e confermata soltanto dalla persona che presta aiuto al suicidio. Se il dossier è incompleto o se chi presta aiuto al suicidio ha altri dubbi fondati per quanto concerne il rispetto delle condizioni, questi è tenuto a posticipare l’assistenza al suicidio finché le lacune o i dubbi non siano stati rimossi. Altrimenti tale persona è punibile ai sensi del capoverso 1 o addirittura ai sensi degli articoli 111-114 CP, come ad esempio nel caso di assistenza al suicidio prestata a una persona incapace di discernimento (cfr. spiega-
61 G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 3a edizione, Berna 2005, § 10 n. 14 segg.; M. Schubarth (nota 42), pag. 7.
62 Cfr. H. Baumgartner in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n. 6 ad art. 260ter CP.
63 M. Schubarth (nota 65), n. 19 segg. ad art. 120 CP.