Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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cune associazioni si stanno attualmente battendo per un'estensione dell'eutanasia attiva alle persone non gravemente malate44.
2.4.4. Belgio
Sulla scia dei Paesi Bassi, il Belgio ha legalizzato l'eutanasia attiva nel 2002. Le condizioni sono simili a quelle previste dai Paesi Bassi, tuttavia la legge si applica esclusivamente agli adulti e ai minori che abbiano compiuto 15 anni e non menziona l'assistenza al suicidio. Ciononostante, dato che la legge non impone tecniche particolari per praticare l'eutanasia attiva, si può ritenere che anche il suicidio assistito rientri nell'ambito della legge. La commissione di controllo è composta da 16 membri. Dall'entrata in vigore della legge, il numero dei casi di eutanasia attiva ha inizialmente subito un’impennata tra il 2002 e il 2005 (passando da 24 a 393 casi nel corso di tale periodo). Da allora sembra essersi stabilizzato attorno a 460 casi in media all’anno45. Come nei Paesi Bassi, anche in Belgio si rivendica un’estensione del campo d'applicazione della legge in particolare ai minori capaci di discernimento, agli anziani e alle persone con funzioni cerebrali ridotte.
2.4.5. Lussemburgo
Il 16 marzo 2009 in Lussemburgo è entrata in vigore una legge sull'eutanasia attiva e l'assistenza al suicidio46, in base alla quale i medici (ma non le organizzazioni private) che su richiesta dell'interessato praticano l'eutanasia attiva o prestano assistenza al suicidio non possono essere citati in giudizio né sulla base del diritto penale né sulla base di quello civile. Dal punto di vista del contenuto, questa legge si ispira a quelle dei Paesi Bassi e del Belgio, ma in parte se ne discosta. Essenzialmente devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: nel momento in cui esprime il desiderio di morire il paziente maggiorenne deve essere cosciente e capace di agire e soffrire degli effetti incurabili di un incidente o di una malattia. Le sue sofferenze fisiche o psichiche devono essere costanti, insopportabili e senza prospettive di miglioramento. Deve aver espresso il proprio desiderio liberamente, dopo profonda riflessione, in modo costante e per iscritto e tale volontà non deve essere sorta su pressione esterna. Il medico curante deve informare il paziente del suo stato di salute, della sua aspettativa di vita e di possibili misure terapeutiche alternative. Deve poi giungere alla conclusione che il paziente ha espresso la sua volontà liberamente e che agli occhi del paziente non vi sono altre possibili soluzioni. Deve essere interpellato un secondo medico indipendente. Il medico curante deve successivamente informare del suicidio una commissione nazionale (Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation), che è composta da nove membri (tre medici, tre giuristi, due membri di associazioni dei pazienti e un rappresentante del sistema sanitario) ed è incaricata di verificare se la procedura e le condizioni fissate dalla legge siano state rispettate. Se il paziente non soddisfa le condizioni, la pratica viene inoltrata al pubblico ministero oppure, se il medico curante non ha rispettato gli obblighi impostigli, la pratica viene inoltrata al Collège Médical che valuta se applicare eventuali sanzioni disciplinari.
Il paziente maggiorenne e capace di agire può redigere le proprie disposizioni per il caso in cui in futuro non sia in grado di esprimere la propria volontà. Date queste premesse il medico può praticare l'eutanasia attiva o prestare assistenza al suicidio se il paziente soffre delle conseguenze gravi e incurabili di un incidente o di una malattia, se è incosciente o se lo stato di salute è irreversibile.
44 Cfr. «Au Pays-Bas, sept ans d’euthanasie légale», Libération del 14 marzo 2008, consultabile all'indirizzo internet: www.liberation.fr/societe/010131518-aux-pays-bas-sept-ans-d-euthanasie-legale.
45 Cfr. il terzo rapporto sull'eutanasia attiva (anni 2006 e 2007) presentato dalla Commissione di controllo e di valutazione belga al Parlamento, consultabile all'indirizzo internet: https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,9794439&_dad=portal&_schema=PORTAL.
46 www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7