Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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• Numerosi concetti devono essere interpretati e decifrati (principio di determinatezza) co-
me per esempio la libera, ponderata e persistente espressione della volontà di morire.
• L'assistenza organizzata al suicidio sarà in un certo senso «amministrativizzata» a causa
dei numerosi obblighi imposti alle persone che prestano aiuto al suicidio.
5.3. Variante 2: divieto totale dell'assistenza organizzata al suicidio
5.3.1. Proposta per un nuovo articolo 115 del Codice penale e relative spiegazioni generali
Questa soluzione, ripresa progetto tedesco, rendere punibile l’assistenza organizzata al suicidio di per sé e rappresenta quindi un inasprimento rispetto alla prassi liberale attualmente in vigore. L'esistenza delle organizzazioni di aiuto al suicidio come pure l’adesione in qualità di membro a un’organizzazione di aiuto al suicidio non vengono vietate, tuttavia l'aiuto al suicidio non può (più) essere praticato. In tal senso si impedisce praticamente alle organizzazioni di svolgere la loro attività.
Come sinora è punibile chi istiga o presta aiuto al suicidio mosso da motivi egoistici. In tal senso è mantenuto il disciplinamento vigente. Si veda a tale proposito il numero 5.2.2. del presente rapporto esplicativo.
Tuttavia sia l’istigazione sia l’aiuto al suicidio sono ora punibili allo stesso modo se si svolgono nell’ambito di un’organizzazione al suicidio. L'assistenza organizzata al suicidio è vietata e sottostà alle stessa pena comminata per l'istigazione e l'aiuto al suicidio per motivi egoistici. I motivi alla base dell'assistenza al suicidio sono però irrilevanti e non vengono nemmeno verificati.
Questa variante parte dal presupposto che una persona che agisce all’interno di
un’associazione non può essere mossa soltanto da motivi altruistici e inoltre non è in grado di instaurare un legame sufficientemente stretto con la persona desiderosa di morire per essere in grado di analizzare la situazione in modo approfondito.
5.3.2. Vantaggi della variante 2
• Si dà un segnale forte a favore delle alternative volte a preservare la vita.
• Si pone fine in modo netto alle pratiche discutibili finora messe in atto dalle organizzazio-
ni di aiuto al suicidio (cfr. n. 2.2.), nonché agli sviluppi che hanno suscitato la disapprovazione del pubblico, in particolare la commercializzazione dell'assistenza al suicidio.
• Si rafforza l'importanza della vicinanza personale delle persone coinvolte.
• Il turismo del suicidio praticato finora viene in generale reso impossibile.
• La normativa è chiara. Il divieto costituisce un parametro chiaro, per cui non si prevede la
necessità di un'interpretazione.
• L'applicazione nella prassi è uniforme.
5.3.3. Svantaggi della variante 2
• La libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) viene limitata; le persone che desiderano mori-
re possono trovare appoggio solo nella cerchia dei loro conoscenti.
• Gli sviluppi nella società (in particolare nei Cantoni) non vengono presi in considerazione.
La realtà odierna è essenzialmente un'altra (cfr. p. es. l'interruzione della gravidanza). Si cerca quasi di spostare all’indietro le lancette dell'orologio.
• Esiste il rischio che si verifichino derive nell'illegalità e atti di elusione con effetti contro-
producenti e indesiderati.
• Sussiste in generale il rischio che a lungo termine l'obiettivo perseguito non venga rag-
giunto.