Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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4. Condizioni quadro per una legislazione federale

4.1. Principio: favorire altre opzioni di trattamento

La vita di ciascun essere umano ha un valore inestimabile e ogni suicidio compiuto è un suicidio di troppo. In primo luogo occorre proteggere la vita umana e permettere a tutte le persone di trovare e adottare una soluzione diversa dal suicidio per i loro problemi. Innanzitutto vi devono essere condizioni quadro legali e sociali tali per cui, in caso di difficoltà, siano disponibili, conosciute e sfruttate altre opzioni. Il suicidio può e deve essere soltanto l'ultima ratio.

In base alle esperienze maturate finora, il potenziamento della prevenzione del suicidio da un lato e le cure palliative dall'altro costituiscono misure importanti, poiché possono offrire alle persone che desiderano morire un'alternativa al suicidio.

4.1.1. Prevenzione del suicidio

4.1.1.1. Mancanza di una competenza generale della Confederazione

Ad oggi è generalmente riconosciuto che le misure di prevenzione devono essere orientate all’insieme della popolazione e a determinati gruppi a rischio. Per questo motivo l’OMS (1986), le Nazioni Unite (1996), l’OMS Regione Europa (2005) e l’Unione europea (UE;

2005, 2008) incoraggiano gli Stati membri a ridurre la propensione al suicidio mediante misure innovative e di carattere globale sia all’interno del settore sanitario sia in altri ambiti. La Confederazione tuttavia ha una limitata competenza legislativa nell’ambito della prevenzione del suicidio.

Ciononostante, diverse disposizioni in materia di competenza le permettono di ordinare provvedimenti con effetto preventivo contro il suicidio, purché non costituiscano un’ingerenza illecita nella sfera della libertà personale dei cittadini o ledano il principio della proporzionalità50.

4.1.1.2. Riduzione della disponibilità di strumenti letali

Il nesso tra la disponibilità di mezzi letali e il metodo scelto per compiere il suicidio è ormai appurato a livello mondiale. È pure scientificamente comprovato l'effetto positivo della riduzione delle sostanze tossiche nelle miscele di gas domestico, dei dosaggi delle sostanze psicoattive e delle armi da fuoco.

• In seguito alla detossificazione del gas domestico, a partire dagli anni 70 nelle statistiche delle cause di morte in Svizzera non si registrano più suicidi per intossicazione compiuti con questo tipo di gas.

• Con interventi edili è possibile impedire in modo efficace che le persone si buttino dagli edifici e dai ponti. Un recente studio ha dimostrato che si è potuto ridurre il numero dei suicidi nelle regioni ove sono stati realizzati tali interventi51. L’attuazione di questi ultimi spetta ai Cantoni.

• Nel novembre del 2008 un gruppo di lavoro ha presentato al Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) un rapporto nel quale sono state valutate varie possibilità per prevenire e impedire che le armi di ordinanza vengano usate per mettere in pericolo la propria vita e quella altrui. Nel febbraio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di attuare determinate

50 Cfr. P. Tschannen / M. Buchli, Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen des Bundes im Bereich der Suizidprävention, Berna 2004.

51 T. Reisch, U. Schuster, K. Michel. Suicide by jumping and accessibility of bridges: results from a national survey in Switzerland. Suicide Life Threat Behav. 2007 Dec; 37(6): 681-7.