Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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Il capoverso 1 della nuova disposizione corrisponde alla versione attualmente in vigore. Dal punto di vista materiale non si mette dunque in discussione il sistema liberale svizzero. Occorre tuttavia notare che in tedesco il termine «Selbstmord» è stato sostituito con il più moderno e meno stigmatizzante «Suizid». Il capoverso 2 prevede il perseguimento penale della persona che opera per un’organizzazione di aiuto al suicidio fornendo assistenza al suicidio, se una delle condizioni previste da tale capoverso non viene rispettata. In questo modo il perseguimento penale è chiaramente diretto contro l'assistente che è presente al momento in cui la persona assume la sostanza letale, motivo per cui non è menzionato l’incitamento. Peraltro, la condizione posta dalla lettera a (volontà espressa liberamente) risulterebbe violata anche se la decisione fatale dovesse venir presa su insistenza di uno o più collaboratori dell’organizzazione, rendendo quindi possibile il perseguimento penale. I capoversi 3-5 prevedono che anche il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio possa essere perseguito penalmente, se la violazione di almeno una delle condizioni previste dall’articolo 115 capoverso 2 CP avviene con il suo consenso o se egli non rispetta i suoi obblighi di diligenza o l’obbligo di allestire la documentazione richiesta. In tal modo si vuole evitare che il responsabile possa sottrarsi a una qualsiasi forma di perseguimento penale, celandosi dietro terzi. Di seguito sono spiegati nel dettaglio i singoli capoversi della nuova disposizione.

5.2.2. Capoverso 1: mantenimento della disposizione in vigore

Partendo dal presupposto che il suicidio non è punibile, come già in passato, non lo è neppure la partecipazione a un tale atto in conformità con le regole generali sulla partecipazione (art. 24 segg. CP). Tuttavia, tenuto conto dell'inestimabile valore della vita umana, il Legislatore ha comunque voluto derogare a questo principio, ammettendo la punibilità nel caso in cui chi istiga o presta aiuto al suicidio sia mosso da motivi egoistici.

Per «istigazione» ai sensi della presente disposizione si intende suscitare in un'altra persona la decisione di uccidersi, mentre per «prestare aiuto» si intende che una persona fornisce un contributo che causa il suicidio.

L’idea di fondo del Legislatore era di non punire coloro che prestano aiuto al suicidio di un terzo se sono animati da sentimenti di amicizia, desiderano salvare l’onore di un compagno d'armi oppure, per pietà o compassione, agiscono nell’esclusivo interesse del suicidante. Tra la persona che desidera morire e colui che presta il suo aiuto deve esistere uno stretto legame. Il Legislatore non ha invece mai preso in considerazione il caso dell’assistenza al suicidio praticata come attività organizzata59.

Stando alla dottrina, agisce per motivi egoistici chiunque persegue vantaggi personali di natura materiale, immateriale o affettiva (ad es. per impadronirsi di un’eredità, per soddisfare sentimenti come l’odio, la sete di vendetta o la cattiveria). Non è invece punibile chi agisce mosso da motivi altruistici, da sentimenti di amicizia o da indifferenza60. Attualmente, visto il numero ridotto di casi, manca la giurisprudenza che concretizzi tale nozione.

Soltanto la persona intenzionata a morire ha la padronanza dell’atto e non chi presta assistenza al suicidio. Il gesto suicida deve essere compiuto dal diretto interessato. L'assistente

59 Per un’analisi storica particolareggiata dell’articolo 115 CP, si veda Schwarzenegger, «Selbstsüchtige Beweggründe bei der Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115 StGB)» in Sicherheitsfragen der Sterbehilfe, San Gallo 2008, pag. 100 segg., nonché E. Lorenz, «Die "selbstsüchtigen Beweggründe" von Art. 115 StGB im Licht der Normentstehungsgeschichte», in: Jusletter del

4 maggio 2009.

60 Cfr. C. Schwarzenegger in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar zum Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n. 10 ad art. 115 CP; M. Schubarth, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, vol. 1, Delikte gegen Leib und Leben, Berna 1982, n. 28 seg. ad art. 115 CP; G. Stratenwerth / G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6a ed., Berna 2003, § 1 n. 59.