Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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• iniziativa parlamentare Egerszegi-Obrist 06.453 «Disciplinare l'eutanasia in una legge»

del 23 giugno 2006;

• interpellanza Aeschbacher 06.3606 «Nessuna necessità di intervento della Confedera-

zione nell'ambito del "turismo del suicidio"?» del 6 ottobre 2006;

• mozione Glanzmann-Hunkeler 07.3626 «Vigilanza sulle associazioni di aiuto al suicidio»

del 3 ottobre 2007

• mozione Stadler 07.3163 «Base legale per la vigilanza sulle organizzazioni di aiuto al

suicidio» del 22 marzo 2007;

• iniziativa parlamentare Aeschbacher 07.480 «Stop al turismo della morte nel nostro Pae-

se» del 5 ottobre 2007;

• mozione Flückiger-Bäni 07.3866 «Addossare i costi alle organizzazioni di aiuto al suici-

dio» del 21 dicembre 2007;

• mozione Aeschbacher 08.3300 «Punire l'istigazione e l'aiuto al suicidio» del

10 giugno 2008;

• mozione Flückiger-Bäni 08.3427 «Divieto temporaneo dell'aiuto al suicidio» del

13 giugno 2008.

2.1.3. Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE)

Il 7 giugno 2006, in una lettera indirizzata al Consiglio federale, la ASSM ha comunicato che, a suo parere, la Confederazione ha l'obbligo di vigilare sulle organizzazioni di aiuto al suicidio: se permanessero diverse condizioni quadro a livello cantonale il fenomeno del turismo del suicidio continuerebbe infatti a proliferare14. Inoltre, il 27 ottobre 2006, la CNE ha pubblicato il proprio parere numero 13/2006, «Criteri di diligenza nell'ambito dell'assistenza al suicidio», in cui espone il possibile contenuto della normativa in materia di vigilanza15 sollecitata già nel 2005. La CNE formula raccomandazioni concernenti gli accertamenti da effettuare prima di procedere al suicidio assistito, elencando concretamente i seguenti punti:

1. la decisione di porre fine alla propria vita con l'aiuto di terzi implica necessariamente la

capacità di discernimento;

2. il desiderio di suicidio deve avere origine in una grave sofferenza dovuta a malattia;

3. persone con disturbi psichici, la cui suicidalità rappresenta un'espressione o un sintomo

della malattia, non vanno assistite nel suicidio;

4. il desiderio di morire è permanente e costante e non è dovuto a uno stato di eccitazione o

a una crisi temporanea destinata a passare;

5. il desiderio di morire si è manifestato liberamente, senza pressione dall'esterno;

6. tutte le alternative sono state accertate, ponderate ed esaminate con il diretto interessato

e sfruttate secondo la sua volontà;

7. sono indispensabili frequenti contatti personali e intensi colloqui e sono pertanto esclusi

accertamenti che si basano su un unico incontro o accertamenti per corrispondenza;

8. un secondo parere indipendente giunge alla medesima conclusione

2.2. Organizzazioni di aiuto al suicidio in Svizzera e sviluppo delle loro attività

Le attività politiche a livello federale e cantonale sono la conseguenza degli sviluppi e delle pratiche delle organizzazioni di aiuto al suicidio in Svizzera.

La legislazione svizzera relativamente liberale ha inoltre permesso che non solo persone residenti in Svizzera, ma anche sempre più stranieri provenienti da altri Paesi, in cui vige una

14 Cfr. corrispondente estratto della lettera nella già nominata interpellanza Aeschbacher 06.3606 del

6 ottobre 2006. Cfr. anche il parere della Commissione centrale di etica della ASSM del

15 gennaio 2007.

15 Cfr. parere n. 9/2005 «Assistenza al suicidio», approvato dalla CNE il 27 aprile 2005, pag. 51 segg. e pag. 68.