Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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5.2.3.4. Lettera d: vaglio di possibili alternative

I professionisti attivi in ambito medico deplorano che le organizzazioni di aiuto al suicidio non sempre vagliano con la persona che desidera morire le alternative che le permetterebbero di continuare a vivere senza le sofferenze causate dalla malattia. È dunque necessario informare in modo esaustivo la persona interessata sulle altre soluzioni possibili, per evitare che prenda una decisione irreversibile senza disporre di tutte le informazioni necessarie (informed consent, cfr. a tal proposito il precedente n. 5.2.3.1.). Elemento essenziale di questa prassi è l’esame di alternative, come ad esempio la possibilità di un'adeguata terapia contro il dolore che attenui o addirittura risolva i problemi della persona desiderosa di morire68. Su richiesta della persona che desidera morire è anche necessario impiegare misure alternative (ad es. cure palliative). Il chiarimento e il vaglio delle alternative possibili con la persona desiderosa di morire vanno registrati in un rapporto (cfr. il successivo n. 5.2.3.7. relativo alla lett. g).

Sarebbe auspicabile che uno specialista competente fornisca informazioni e sostegno per l'eventuale scelta di soluzioni alternative. Nel presente caso si rinuncia però a fissare direttive vincolanti. Da un lato la documentazione da allestire (cfr. spiegazione relativa alla lett. g) fornisce la garanzia che la consulenza sia effettuata in modo serio. Dall'altro lato gli specialisti con competenze nel settore sono liberi di mettersi in contatto con le organizzazioni di aiuto al suicidio.

5.2.3.5. Lettera e: sostanza prescritta da un medico

Le sostanze messe a disposizione della persona che intende suicidarsi devono garantire una morte indolore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la consegna di una sostanza il cui consumo conduce alla morte necessita di una prescrizione medica nell’interesse del paziente. La prescrizione presuppone una diagnosi effettuata nel rispetto degli obblighi professionali e di diligenza dei medici, la comunicazione delle pertinenti indicazioni, nonché un colloquio informativo. Soltanto un medico può esaminare la capacità di intendere e volere e la documentazione medica, nonché valutare se sono state prese tutte le misure terapeutiche e se queste sono rimaste senza esito. L’obbligo di ricetta garantisce quanto precede, poiché nessun medico prescriverebbe un narcotico come il pentobarbitale sodico senza le necessarie premesse, anche perché in caso contrario rischierebbe sanzioni penali, civili o di vigilanza69.

Di conseguenza si propone che la sostanza letale debba essere prescritta da un medico,

come avviene già attualmente per il pentobarbitale sodico. In tal modo sarebbe ad esempio escluso l’impiego dell’elio.

5.2.3.6. Lettera f: divieto dello scopo di lucro

Un assistente al suicidio non deve poter trarre profitto dalla morte di una persona. L'assistenza organizzata al suicidio deve essenzialmente costituire un aiuto prestato alla persona interessata. L’aiuto al suicidio non deve trasformarsi in una procedura di routine né venir offerto su scala commerciale.

La condizione garantisce che la persona che fornisce aiuto al suicidio sia motivata esclusivamente da motivi altruistici e disinteressati. Con l’assistenza al suicidio non deve dunque perseguire alcuno scopo di lucro. Ciò significa che essenzialmente non deve accettare alcuna controprestazione, che non sia il rimborso dei costi o l'indennizzo delle spese cagionate. I costi e le spese per il suicidio assistito, nonché le entrate devono essere documentati (cfr. in merito alla lett. g il successivo n. 5.2.3.7.).

68 M. Schubarth (nota 41), pag. 5 seg.

69 DTF 133 I 58 consid. 6.3.2.