Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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1. Situazione iniziale
1.1. Avvio dei lavori
Il tema dell'eutanasia di per sé non è nuovo. Già circa 15 anni fa sono stati presentati interventi parlamentari sulla problematica dell'eutanasia attiva e passiva. Nel suo rapporto pubblicato nel 2000 relativo al postulato 94.3370 «Morte assistita - Complemento del Codice
penale svizzero», il Consiglio federale si esprimeva espressamente a favore di una discus-
sione sull'eutanasia in Parlamento. Di conseguenza furono presentati numerosi interventi parlamentari in materia di eutanasia. È ancora pendente l'intervento 01.3523 «Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio», presentato inizialmente come mozione e trasmesso poi come postulato delle due Camere.
Anche l'aiuto al suicidio è oggetto di interventi parlamentari già da molto tempo. Tuttavia, la mozione 02.3500 «Aiuto al suicidio e "turismo del suicidio"» è stata tolta di ruolo a causa dell'uscita dell'autrice dal Consiglio nazionale e la mozione 02.3623 «Vietare il "turismo del suicidio" in Svizzera» a causa della lunga pendenza.
All'origine dell'esame della problematica dell’aiuto al suicidio in Svizzera vi sono la mozione 03.3180 «Eutanasia e medicina palliativa»1 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS) e la mozione 05.3352 «Eutanasia: attività peritale»2 del Gruppo radicale liberale, che incaricavano il Consiglio federale rispettivamente di presentare proposte per un disciplinamento legale dell’eutanasia attiva indiretta e dell’eutanasia passiva e di far procedere i lavori degli esperti incaricati di elaborare un rapporto in merito.
1.2. Primo rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 24 aprile 2006 e rapporto integrativo del luglio 2007
In adempimento dei due postulati 03.3180 e 05.3352, il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di esperti interni all'amministrazione di redigere un rapporto. Il 31 maggio 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Eutanasia e medicina palliativa – La Confederazione deve legiferare?»3, elaborato dal DFGP in stretta collaborazione con il DFI, reputando inopportuna una modifica dell'articolo 155 CP per mancanza di un nesso tra i problemi riscontrati nell'ambito dell'aiuto al suicidio e la fattispecie dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio. I problemi erano considerati piuttosto di natura pratica: gli abusi si sarebbero potuti impedire ed eliminare a livello cantonale e comunale applicando coerentemente il diritto vigente. Di conseguenza, ha indirizzato al Parlamento le tre raccomandazioni seguenti in vista del trattamento della mozione CAG-CS precedentemente menzionata: (a) rinunciare a emanare o integrare disposizioni legislative nel campo dell'eutanasia attiva indiretta e dell'eutanasia passiva; (b) rinunciare a modificare l'articolo 115 del Codice penale svizzero (istigazione e aiuto al suicidio); e (c) rinunciare ad adottare una normativa federale dettagliata in materia di autorizzazione e vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio e del cosiddetto «turismo del suicidio».
Contemporaneamente ha conferito mandato al DFGP, in collaborazione con il DFI, di redigere un rapporto integrativo che esaminasse in dettaglio le proposte volte a inasprire le condizioni applicabili alla prescrizione e alla somministrazione del narcotico pentobarbitale sodico in dosi letali e illustrasse le misure prese o previste per promuovere la medicina e le cure
1 Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, che è stata trasmessa il 10 marzo 2004.
2 Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, che è stata accolta dal Consiglio nazionale il 7 ottobre 2005 ed è attualmente pendente presso il Consiglio degli Stati.
3 «Eutanasia e medicina palliativa – La Confederazione deve legiferare?», rapporto del DFGP del
24 aprile 2006 (di seguito denominato rapporto sull'eutanasia; data della decisione: 31 maggio 2006).