Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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2.4.6. Regno Unito
Secondo una decisione del giudice supremo nella House of Lords del 30 luglio 2009, le autorità di perseguimento penale britanniche devono stabilire nuove direttive per l'interpretazione della legge (Suicide Act, 1961) per quanto riguarda le prestazioni di aiuto al suicidio47. In Inghilterra e in Galles la legge del 1961 punisce l'assistenza al suicidio con una pena detentiva fino a 14 anni. Sebbene negli ultimi anni numerosi familiari e amici di persone desiderose di morire abbiano prestato loro aiuto, finora non è stato perseguito nessuno. La procura generale ha rinunciato al perseguimento poiché non era stato leso alcun interesse pubblico.
Nonostante questa decisione non legalizzi automaticamente il suicidio assistito e non conduca obbligatoriamente a una modifica della legge, è presumibile che le future direttive escluderanno l'assistenza al suicidio dall'ambito di applicazione del Suicide Act se vengono rispettate determinate condizioni. In tal modo verrebbe in fin dei conti legalizzata la prassi seguita finora. Il capo della procura generale ha reso noto che le nuove direttive da elaborare si applicheranno al suicidio assistito non solo all'estero, bensì anche in Gran Bretagna. Vari tentativi concreti di legalizzare l'eutanasia e l'aiuto al suicidio sono falliti in Parlamento, da ultimo nel 2006 nella Camera alta.
2.4.7. Conclusioni
L'aiuto al suicidio è una realtà importante e un tema d'attualità anche in altri Paesi europei, alcuni dei quali stanno elaborando normative in materia. Alla luce di questa panoramica di diritto comparato, emerge che i Paesi europei stanno seguendo due vie: quella della legalizzazione dell'eutanasia attiva (Paesi del Benelux), con una tendenza a estendere il campo di applicazione delle disposizioni relative all'assistenza al suicidio, e quella del rafforzamento dei diritti dei malati (Francia, Germania, Regno Unito).
3. Valutazione degli sviluppi
Riassumendo, all'incremento inizialmente costante e negli ultimi tempi calante dei suicidi assistiti dalle organizzazioni di aiuto al suicidio si affianca il fatto che tali associazioni sfruttano a pieno i margini legali a loro disposizione48:
• impiegando sostanze che non sono soggette all'obbligo di prescrizione medica e quindi
non devono essere utilizzate sotto il controllo di autorità sanitarie. Anche se sono coinvolti dei medici, come nel caso del cosiddetto metodo a base di elio, ciò non avviene più con le modalità regolamentate utilizzate in precedenze anche a livello federale, per esempio nel diritto in materia di stupefacenti e di agenti terapeutici49;
• scegliendo luoghi compatibili con un'attività commerciale;
• basandosi sempre più sul mero criterio dell'autodeterminazione dei pazienti e sempre
meno sulla presenza di una malattia fisica incurabile con prognosi di morte imminente;
• offrendo l'assistenza al suicidio dietro pagamento e, per così dire, su scala commerciale.
Numerose autorità a tutti i livelli e nei più svariati settori hanno valutato o emanato disposizioni legali.
47 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090730/rvpurd-1.htm
48 Finora, nella prassi adottata dalle autorità di perseguimento penale, l'esercizio dell'assistenza al suicidio a livello commerciale e dietro compenso non è stato considerato punibile. Le autorità di perseguimento penale – soprattutto quelle del Cantone di Zurigo, maggiormente colpito dal fenomeno – hanno sempre stabilito che, considerati i compensi finanziari richiesti per l'aiuto al suicidio, non sussistono i motivi egoistici di cui all'articolo 115 CP, determinanti per la punibilità.
49 Cfr. Rapporto integrativo (nota 4), pag. 3 seg.