Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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4.2. Il suicidio come ultima ratio

Indipendentemente dall'esistenza di altre soluzioni prioritarie e alternative al suicidio, ogni persona ha il diritto alla propria libertà personale, che comprende in ultima analisi anche la decisione di porre fine alla propria vita.

La libertà personale include anche la libertà di decidere il tipo di procedura da adottare per il suicidio, ivi compresa l'assistenza da parte di terzi, in particolare di organizzazioni di aiuto al suicidio. L'aiuto al suicidio non può però essere un'attività commerciale ovvero non può essere offerto su scala commerciale. In questo contesto è necessario garantire che le organizzazioni di aiuto al suicidio non offrano il proprio sostegno per motivi egoistici; si deve cioè impedire che considerazioni di tipo economico influenzino la decisione di suicidarsi. A tale proposito occorre sottolineare che già secondo il diritto vigente (art. 115 CP e art. 119 CPM) i motivi economici possono essere considerati «motivi egoistici».

4.3. Legislazione penale

Si propone ora la modifica del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM). Il Consiglio federale continua ad essere del parere che una legge speciale che disciplini l'attività delle organizzazioni di aiuto al suicidio non sia opportuna per i seguenti motivi:

• Una legge speciale dovrebbe contenere numerose disposizioni, per esempio in relazione

alla legittimazione e alla certificazione dell'attività di dette organizzazioni. Questo varrebbe anche nel caso in cui la Confederazione sancisse nella legge ciò che attualmente è già disciplinato altrove o ad altri livelli ed è regolarmente rispettato54. Inoltre comporterebbe inevitabilmente un certo grado di burocratizzazione dell'assistenza organizzata al suicidio e rischirebbe di rendere la Svizzera più attrattiva per il cosiddetto turismo del suicidio.

• È pure stata esaminata la possibilità di modificare la legislazione sugli stupefacenti, il

diritto sanitario e/o il diritto tutorio (ora divenuto diritto di protezione degli adulti), ma tale ipotesi è stata scartata. Per trattare il problema dell’assistenza organizzata al suicidio sono molto più adeguati il Codice penale e il Codice penale militare, poiché ambedue prevedono già espressamente una norma concernente l’assistenza al suicidio (art. 115 CP e art. 119 CPM).

4.4. Requisiti minimi

Il fulcro della problematica è il diritto all'autodeterminazione anche per quanto riguarda la morte. Una persona deve poter ricevere assistenza al suicidio quando esprime liberamente tale desiderio e lo Stato non vi si deve opporre.

In tale contesto sono essenziali gli elementi di seguito illustrati.

Libera volontà

Una persona deve veramente decidere di propria spontanea volontà di voler morire. Per evitare decisioni avventate, il desiderio deve essere maturato in piena libertà e senza pressioni esterne, inoltre deve perdurare nel tempo. Un'altra condizione indispensabile è che la persona sia conscia dell'irreversibilità del suicidio. È altrettanto importante che, pur essendo a conoscenza di possibili alternative, come per esempio le cure palliative, decida di non farvi ricorso. Devono essere sfruttate tutte le possibilità per riconoscere e sostenere il vero desiderio di una persona. Devono essere inoltre vagliate e, se la persona lo desidera, anche attuate, le alternative al suicidio.

Ponderazione degli interessi

54 Cfr. a tale proposito anche il rapporto sull'assistenza al suicidio (nota 3), pag. 46.