Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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persona interessata, commesso in correità indiretta66 (si veda a tale proposito anche il numero 5.2.3.3. qui di seguito).
Lo specialista deve essere indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio. La perizia deve essere ovviamente aggiornata. Può valere l’indicazione che non dovrebbe risalire a più di tre mesi prima del giorno del decesso. Tuttavia, ciò non esclude a priori che le autorità di perseguimento penale, sulla base di altre prove, possano giungere alla conclusione che al momento del decesso il defunto non era più capace d’intendere e di volere.
5.2.3.3. Lettera c: accertamento medico dell'esistenza di una malattia fisica incurabile con prognosi di morte imminente
Secondo il Consiglio federale l'assistenza organizzata al suicidio non deve poter essere fornita a tutte le persone (in grado di intendere e di volere). Proprio perché la vita umana ha un valore inestimabile e il suicidio è irreversibile e costituisce solo l’ultima ratio, la cerchia di persone deve rimanere rigorosamente limitata. Di conseguenza l'assistenza organizzata al suicidio deve essere permessa solo per le persone che soffrono di una malattia fisica incurabile senza prospettive di guarigione dal punto di vista medico e con prognosi di morte imminente, nel qual caso il suicidio appare per così dire l'ultima salvezza. Questa situazione deve essere comprovata da una seconda perizia medica, che dia indicazioni sull'incurabilità della malattia con prognosi fatale e sull'aspettativa di vita della persona interessata.
Queste condizioni sono adempiute quando il medico, in base ai segni clinici, giunge alla conclusione che è iniziato un processo irreversibile, che per esperienza condurrà alla morte entro alcuni giorni, poche settimane o mesi. Per segni clinici s’intende l’insieme delle osservazioni (ad es. un peggioramento delle funzioni vitali, diagnosi oggettivamente negative e la valutazione dello stato generale), che caratterizzano l’avvio del processo che porta alla morte.
L'assistenza organizzata al suicidio non deve quindi essere ammessa per persone che non hanno una prognosi di morte certa, nonostante siano vittime di sofferenze fisiche costanti e insopportabili senza prospettive di miglioramento67. In questi casi il Consiglio federale ritiene che esistano altre possibilità (come p. es. le cure palliative) che permettono a una persona di continuare a vivere. Inoltre non si può mai escludere, almeno sul piano teorico, che successivamente sia possibile una guarigione.
Allo stesso modo l'assistenza organizzata al suicidio non deve essere ammessa per le persone che soffrono di malattie di natura psichica. Le osservazioni precedenti trovano analoga applicazione anche in questo caso. Inoltre va tenuto presente che proprio le sofferenze psichiche possono eventualmente avere ripercussioni sulla capacità di discernimento ai sensi della lettera a e b (cfr. precedente n. 5.2.3.1. e n. 5.2.3.2.). In una sua sentenza del
3 novembre 2006 il Tribunale federale ha confermato in determinate circostanze l'ammissibilità dell'aiuto al suicidio perfino per i malati psichici, tuttavia il presente avamprogetto escluderebbe l'assistenza organizzata al suicidio in tali casi.
Le due perizie devono essere redatte da due medici diversi. Non è ammissibile che vengano redatte dallo stesso medico. In tal modo si garantisce maggiormente l'effettivo rispetto dei due requisiti di cui alle lettere b e c del capoverso 2.
66 Sentenza del TF 6B_48/2009 dell’11 giugno 2009.
67 A differenza, ad es., della regolamentazione vigente nei Paesi Bassi e in Belgio e della posizione espressa dalla Commissione nazionale d'etica.