Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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Considerato il valore inestimabile della vita, occorre procedere a un’approfondita ponderazione degli interessi. La semplice richiesta di una persona non può essere sufficiente a giustificare l’assistenza al suicidio. Ogni qualvolta si tratta di legiferare in un ambito riguardante la vita umana è indispensabile tenere conto di vari aspetti, come gli interessi della persona in fin di vita, ma anche la responsabilità personale del medico e l’obbligo della collettività di proteggere la vita55. L’obbiettivo è trovare un equilibrio tra tutti questi diversi aspetti.
4.5. Il principio di determinatezza della base legale
Il principio di determinatezza della base legale (Bestimmtheitsgebot), che risulta dal principio della legalità (art. 36 Cost. e 1 CP), prevede che la norma penale deve essere
sufficientemente precisa da consentire a chiunque di riconoscere i comportamenti punibili e le sanzioni previste56. La legge deve dunque essere formulata in modo così preciso da consentire al soggetto di diritto di potersi comportare senza violarla e di prevedere con un certo grado di certezza le conseguenze di un determinato comportamento57. La dottrina e la giurisprudenza non pretendono tuttavia dal singolo l’interpretazione giuridica esatta di ogni caratteristica della fattispecie. È però inevitabile che nella legge vi siano imprecisioni a ragione dell’imperfezione del linguaggio, del ricorso a elementi normativi e del carattere a volte tecnico della materia. Tali imprecisioni sono parte integrante della tecnica legislativa e permettono di dare una certa flessibilità ai testi di legge e di adeguarli meglio alla realtà58.
È dunque possibile reprimere certe forme di aiuto al suicidio soltanto descrivendo nel modo più preciso possibile i comportamenti punibili, fermo restando che la materia specialistica implica il ricorso a nozioni tecniche usuali in ambito medico formulate in modo piuttosto ampio.
5. Nuova normativa e spiegazioni relative all'avamprogetto
5.1. Introduzione
Le spiegazioni seguenti, pur riferendosi all’articolo 115 CP, valgono anche per la
disposizione dal tenore identico del Codice penale militare, ossia l’articolo 119. Si tratta infatti di garantire l'uniformità di questi due testi di legge e di evitare lacune nel diritto penale.
5.2. Variante 1: disciplinamento degli obblighi di diligenza per le organizzazioni di aiuto al suicidio nell'articolo 115 CP
5.2.1. Proposta per un nuovo articolo 115 del Codice penale e relative spiegazioni generali
Il principio di base è il seguente: l’assistenza al suicidio prestata nell'ambito di
un’organizzazione di aiuto al suicidio è in linea di massima vietata. Se vengono rispettate alcune precise regole di diligenza l'assistenza è ammessa e non è soggetta a pena. Sotto il profilo concettuale tale proposta si ispira al disciplinamento dell’interruzione della gravidanza (art. 119 e 120 CP). La disposizione mira a obbligare tutte le persone che operano nell'ambito di un’organizzazione di aiuto al suicidio a rispettare determinate condizioni. Il Consiglio federale predilige questa variante.
55 Cfr. proposta di legge concernente l’eutanasia attiva, sessione del Senato belga del
17 novembre 2000, emendamento n. 67, pag. 7.
56 J. Hurtado Pozo, in: Robert Roth/Laurent Moreillon (ed.), Commentaire romand, Code pénal I, Basilea, 2009, n. 27 ad art. 1 CP.
57 DTF 132 I 49, 58, consid. 6.2.
58 J. Hurtado Pozo, op. cit. (nota 61), n. 31 ad art. 1 CP.