Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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5.2.5. Capoverso 4: inadempimento intenzionale delle condizioni menzionate al capoverso 2 lettere a-g

Il capoverso 4 si distingue dal capoverso 3 (lett. a) essenzialmente per il fatto che il responsabile ignora che chi presta aiuto al suicidio non rispetta le condizioni previste dal capoverso 2. Tuttavia la mancanza di conoscenza è riconducibile a un adempimento carente degli obblighi di diligenza. Nello specifico si tratta di stabilire se chi presta assistenza al suicidio è adatto a svolgere tale compito tenendo conto della sua formazione, delle sue capacità professionali e del suo carattere (cosiddetta cura in eligendo), se siano state impartite le necessarie istruzioni per uno svolgimento corretto dei compiti attribuiti (cosiddetta cura in instruendo) e, infine, se gli organi deleganti hanno svolto i loro obblighi di controllo e di vigilanza (cosiddetta cura in custodiendo). Sarebbe incomprensibile se in questa situazione l’unico a poter essere penalmente perseguito fosse chi presta aiuto al suicidio e non la persona responsabile. L’inadempimento intenzionale delle condizioni è punibile a motivo dell’orientamento specifico della fattispecie e la punibilità è auspicabile per indurre il responsabile di

un’organizzazione ad agire correttamente ed esercitare il dovuto controllo. Tale colpa comunque è meno grave dell’inosservanza ai sensi del capoverso 3, motivo per il quale è stata prevista una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

5.2.6. Capoverso 5: inadempimento colposo delle condizioni menzionate al capoverso 2 lettere a-g

I confini nell’ambito dell’inadempimento delle condizioni sono sovente labili e difficili da delimitare. Per questo motivo occorre prevedere la punibilità anche nel caso dell’inadempimento colposo delle disposizioni del capoverso 4, affinché non insorgano nuove lacune di punibilità. Se la persona responsabile trascura dunque i propri obblighi di diligenza in modo colposo è prevista una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria in considerazione della minore gravità del reato.

5.2.7. Vantaggi della variante 1

• Come in passato a ciascuna persona viene riconosciuto pienamente il diritto all'autode-

terminazione. Tuttavia vengono stabiliti dei requisiti minimi per prevenire abusi e sviluppi indesiderati. In questo modo possono essere evitate decisioni impulsive e affrettate dovute al momento.

• Si tiene conto degli sviluppi nella società e dell'elevato valore del diritto all'autodetermi-

nazione personale. L'atteggiamento socio-liberale precedente viene essenzialmente mantenuto, ma precisato fissando dei limiti ben definiti.

• Si pone fine alle pratiche discutibili finora messe in atto dalle organizzazioni di aiuto al

suicidio (cfr. n. 2.2.), nonché agli sviluppi che hanno suscitato la disapprovazione del pubblico.

• A causa dei requisiti amministrativi da soddisfare (cfr. cpv. 2 lett. a-g) si prevede una di-

minuzione del turismo del suicidio. Soprattutto le due perizie richieste e il requisito della volontà espressa in modo persistente non permettono più in generale il verificarsi di un turismo del suicidio nel senso attuale.

• Si impedisce una commercializzazione dell'aiuto al suicidio e si garantisce che l'assisten-

za rimanga in primo luogo un servizio offerto alla persona che desidera morire e non diventi un'attività a scopo di lucro o una specie di professione.

• Per i Cantoni così come per la giurisprudenza la situazione sarà regolata e chiarita in

modo uniforme.

5.2.8. Svantaggi della variante 1

• Ogni normativa deve essere messa in pratica. Nell'attuazione e nella prassi vi saranno

probabilmente delle divergenze. Ciò è insoddisfacente in un ambito dell'esistenza così sensibile.