Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine

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6. Ripercussioni

6.1. Confederazione

Il nuovo disciplinamento dell'assistenza al suicidio nel diritto penale non ha ripercussioni particolari (finanziarie, economiche o organizzative) per la Confederazione. Non si rendono necessarie modifiche di tipo edilizio o all'infrastruttura informatica della Confederazione.

6.2. Cantoni

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Non vi è da escludere che la modifica

dell’articolo 115 CP e dell'articolo 119 CPM possa comportare, soprattutto inizialmente, un incremento di lavoro per le autorità di perseguimento penale, tuttavia non è possibile fare alcuna previsione certa. A lungo termine, però, l’effetto dissuasivo della norma penale dovrebbe generare una certa diminuzione dei casi di suicidio assistito (soprattutto in relazione al turismo del suicidio) e dunque ridurre anche le spese inerenti al perseguimento penale.

6.3. Economia

Non si prevedono ripercussioni particolari sull'economia.

6.4. Altro

Non si prevedono altre ripercussioni particolari.

7. Programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200873 sul programma di legislatura 2007-2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200874 sul programma di legislatura 2007-2011. Il numero 2 riporta in dettaglio i motivi che giustificano la necessità di agire sul piano legislativo che ha portato all’elaborazione del presente avamprogetto.

8. Costituzionalità e compatibilità con il diritto internazionale

L’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione (Cost.; RS 101) conferisce alla Confederazione la piena competenza legislativa nel campo del diritto penale materiale. Secondo la dottrina dominante, alla Confederazione è accordata la facoltà di emanare le norme che tradizionalmente rientrano in un Codice penale75. Nell’ambito di tale competenza la Confederazione può inserire in una norma del diritto penale fondamentale indicazioni volte a delimitare il reato dagli atti non punibili, contribuendo in tal modo a prevenire un reato che evidenzia gli elementi costitutivi della fattispecie76. Di conseguenza, la competenza legislativa della Confederazione di cui all’articolo 123 capoverso 1 Cost. è garantita per entrambe le varianti di revisione dell’articolo 115 CP.

Ambedue gli avamprogetti potrebbero limitare il diritto alla libertà personale (art. 8 cpv. 1 CEDU e art. 10 Cost.) e la libertà d’associazione (art. 11 CEDU e art. 23 Cost.). Qualsiasi restrizione dei diritti fondamentali deve fondarsi su una base legale, essere giustificata da un

73 FF 2008 597

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75 H. Vest, in: B. Ehrenzeller e altri autori, (ed.), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 2a edizione, Berna 2007, ad art. 123 Cost. n. marg. 2.

76 Disposizioni simili si trovano anche in altri articoli del Codice penale, come ad esempio nell’art. 118 segg. CP sull’interruzione della gravidanza.