Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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interesse pubblico ed essere proporzionata allo scopo77 (art. 11 CEDU e art. 36 Cost.). Il Codice penale, essendo una legge in senso formale, adempie pienamente il requisito della base legale. Come riconosciuto dal Tribunale federale nel caso del divieto di procurarsi del pentobarbitale sodico senza prescrizione medica, anche nel presente caso è possibile ritenere che le modifiche previste perseguano un chiaro interesse pubblico, ossia quello di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché – nel contesto dell'assistenza al suicidio – impedire che vengano commessi reati e lottare contro gli abusi78. Infine, nel caso Pretty contro il Regno Unito79, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il divieto generale del suicidio organizzato non costituisce una misura sproporzionata. Secondo la Corte, tale conclusione si giustifica con la gravità del danno subito e con l’esistenza di rischi manifesti di abuso nell’ambito del suicidio assistito, nonostante vi sia la possibilità di prevedere barriere e procedure di protezione. Dal momento che gli avamprogetti non prevedono un divieto assoluto dell’assistenza al suicidio, il principio della proporzionalità risulta pienamente rispettato.
77 Cfr. in particolare A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier in Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, Berna, 2006, pag. 79 e segg.; P. Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berna, 2007, pag. 139 e segg.
78 DTF 133 I 58, 71 consid. 6.3.2.
79 Sentenza Pretty contro Regno Unito del 29 aprile 2002, 2002-III 203, § 74-78.