Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Lo scopo di lucro sussiste anche quando l'assistente al suicidio non riceve un compenso direttamente dalla persona che desidera morire, ma ricompense dall'organizzazione di aiuto al suicidio che superino i costi e le spese sorti in relazione alla sua attività.
5.2.3.7. Lettera g: obbligo di allestire una documentazione completa
Esigere dalle organizzazioni di allestire una documentazione completa permette di garantire che le autorità penali possano disporre dei giustificativi necessari nel quadro delle indagini. L’obbligo di allestire e conservare documenti concerne sia l’organizzazione di aiuto al suicidio sia chi presta aiuto al suicidio. Ambedue sono responsabili per la completezza della documentazione, il che presuppone un controllo incrociato. L’obbligo di documentazione comprende in particolare le condizioni elencate alle lettere a-f.
Una documentazione completa prevede anche l'obbligo delle organizzazioni di aiuto al suicidio di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria, affinché sia possibile verificare se e in che entità il suicida o i suoi congiunti abbiano fornito delle controprestazioni all'organizzazione (cpv. 3 lett. b). Intese non sono soltanto somme di denaro, donazioni e legati, bensì qualsiasi tipo di prestazione valutabile in denaro.
5.2.4. Capoverso 3: punibilità dei responsabili dell’organizzazione
Stando alle norme della Parte generale del CP, la partecipazione all’aiuto al suicidio è possibile. Tuttavia, anche nel caso dei partecipanti occorre tenere conto della caratteristica restrittiva dei motivi egoistici, poiché il coinvolgimento indiretto nel suicidio non può essere punito in misura più severa della partecipazione diretta.
Le difficoltà intervengono nel caso in cui chi ha preso parte indirettamente è mosso da motivi egoistici, mentre chi partecipa direttamente non lo è. In questo caso chi ha preso parte indirettamente potrebbe venir punito soltanto se la partecipazione al suicidio fosse in linea di principio considerata punibile e l’assenza di motivi egoistici fosse ritenuta un motivo personale di esclusione della colpevolezza ai sensi dell’articolo 27 CP70. Taluni autori negano quanto precede, affermando che la presenza di motivi egoistici determina un illecito e quindi la loro assenza non soltanto determina un’esclusione della colpa, bensì non realizza neppure la fattispecie. Altrimenti, un terzo qualsiasi potrebbe sempre intervenire ed esercitare l’aiuto alla legittima difesa contro ogni tipo di aiuto diretto al suicidio. La partecipazione all’istigazione o al suicidio assistito soggiace alle norme della Parte generale del CP ed è dunque accessoria all’atto che determina l'illecito, commesso dall’autore principale. Se quest’ultimo agisce in modo lecito, il coinvolgimento indiretto non può da solo determinare un illecito. Chi partecipa prende parte indirettamente, anche se mosso da motivi egoistici, rimane dunque impunito71.
I capoversi 3-5 intendono colmare questa possibile lacuna a livello di punibilità e fondare una forma particolare di partecipazione per i responsabili di un’organizzazione di aiuto al suicidio. L’articolo 102 CP non è in grado di colmare tale lacuna, poiché le organizzazioni di aiuto al suicidio, essendo delle associazioni, di regola perseguono uno scopo ideale e dunque non ricadono sotto la nozione penale di impresa. Inoltre, le strutture di un’organizzazione di aiuto al suicidio non dovrebbero presentare una complessità tale da non permettere di rintracciare gli eventuali autori.
70 M. Schubarth (nota 64), n. 33 ad art. 115 CP.
71 Cfr. C. Schwarzenegger (nota 65), pag. 93 segg.; G. Stratenwerth (nota 66), § 13 n. 24; P. Venetz, «Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht», in Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, volume 28, Zurigo 2008, pag. 261.