Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 30 pagine
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5.2.4.1. Lettera a: assistenza al suicidio pur sapendo di non soddisfare le condizioni di cui al capoverso 2
Il capoverso 3 lettera a include i casi nei quali chi presta aiuto al suicidio non rispetta le condizioni di cui al capoverso 2 d'intesa con il responsabile.
Della cerchia dei responsabili di un’organizzazione fanno parte gli organi formali ed effettivi. Gli organi formali sono costituiti dai membri della direzione, gli organi effettivi invece dalle persone che prendono decisioni di fatto riservate agli organi o che si occupano della gestione vera e propria e in tal modo influiscono in modo determinante sul processo decisionale della società. Le organizzazioni di aiuto al suicidio attualmente note sono associazioni ai sensi dell’articolo 60 segg. CC. Come responsabili non entrano dunque soltanto in linea di conto i membri della direzione dell’organizzazione di aiuto al suicidio, bensì anche persone che non sono membri nella misura in cui esercitino un influsso determinante sulla struttura organizzativa, sugli scopi o sulla pianificazione concreta.
5.2.4.2. Lettera b: divieto di versare prestazioni valutabili in denaro alle organizzazioni di aiuto al suicidio
Un elemento essenziale di questo progetto è il servizio reso alla persona. Una commercializzazione dell’assistenza organizzata al suicidio non deve dunque essere possibile. L’aiuto al suicidio non deve trasformarsi in una procedura di routine e neppure diventare un’«attività» offerta su scala commerciale o unicamente a scopo di lucro. Analogamente all’assistente al suicidio che non deve perseguire alcuno scopo di lucro (cpv. 2 lett. f; cfr. in merito n. 5.2.3.6), anche la persona responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio non deve poter trarre profitto dal sostegno concreto prestato in caso di suicidio.
La lettera b disciplina i casi nei quali l’organizzazione di aiuto al suicidio riceve dalla persona desiderosa di morire o dai suoi congiunti (cfr. art. 110 cpv. 1 CP) prestazioni valutabili in denaro, ad eccezione delle quote associative e delle liberalità versate o disposte almeno un anno prima72 del decesso. In tal modo si vuole evitare che il suicidante o i suoi congiunti siano tenuti a pagare per l’assistenza al suicidio. D’altro canto, le organizzazioni di aiuto al suicidio devono continuare ad avere la possibilità, come tutte le altre associazioni, di percepire annualmente le quote dei membri, che però non devono oltrepassare un ammontare consueto. Anche le liberalità (ad es. donazioni e legati) sono ammesse, sempreché siano state effettuate o disposte almeno un anno prima del decesso della persona desiderosa di morire e il responsabile dell’organizzazione ne sia a conoscenza. Ad eccezione delle quote associative già menzionate in precedenza, sono invece escluse altre liberalità disposte successivamente (ad es. disposizioni a causa di morte). Se in un caso concreto un’organizzazione vuole prestare assistenza al suicidio prima che sia decorso un anno dal ricevimento della liberalità,
essa ha la possibilità di restituire integralmente la liberalità alla persona desiderosa di suicidarsi.
Non è da negare che tale delimitazione potrebbe essere difficile da attuare nella pratica. Tuttavia il Consiglio federale rinuncia a proporre il divieto di qualsiasi prestazione valutabile in denaro, poiché in tal modo la variante 1 verrebbe praticamente meno, dal momento che le organizzazioni di assistenza al suicidio hanno delle spese e devono poterle coprire. Un divieto spingerebbe le organizzazioni a farsi sempre più pubblicità, uno sviluppo che si preferisce non incentivare.
Le prestazioni pecuniarie versate dalla persona desiderosa di morire o dai suoi congiunti oppure la loro assenza va attestata nella documentazione completa sul caso di suicidio conformemente al capoverso 2 lettera g (cfr. n. 5.2.3.7).
72 Secondo l’art. 251 cpv. 1 Codice delle obbligazioni (CO, RS 220) il donatore può revocare la donazione o la promessa di donazione entro un anno dal giorno in cui ne ha conosciuto la causa.