Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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Sezione 1: Segnali di informazione su strade diverse da autostrade e semiautostrade

Articolo 41: Prescrizioni sulla collocazione dei segnali di informazione

La prescrizione riguardante la collocazione dei presegnali riprende l’attuale capoverso 3 dell’articolo 57 OSStr e precisa le distanze che vanno rispettate uniformandole al tenore della prescrizione sulla collocazione dei segnali di pericolo e a quello della nuova prescrizione introdotta nel presente avamprogetto per i segnali di prescrizione.

Articolo 42: Passaggi pedonali

Studi condotti in passato hanno dimostrato che il numero degli incidenti è notevolmente inferiore laddove le strisce pedonali sono segnalate. Prima di poter prescrivere l’obbligo di collocare il segnale corrispondente ad ogni passaggio pedonale, occorre tuttavia attendere i risultati di uno studio in corso commissionato dall’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS).

Le prescrizioni attualmente contenute nell’articolo 47 capoverso 1 OSStr, riguardanti la collocazione del segnale, concretizzano, da un lato, il requisito (valido per ogni segnale) della necessità di normare il traffico, ma, dall’altro, pongono condizioni restrittive all’uso del segnale stesso. Vista l’osservazione introduttiva, l’obiettivo è di stralciare qualsiasi limitazione all’impiego del segnale, ragione per cui la disposizione in vigore è ripresa, ma opportunamente modificata.

Articolo 43: Vicolo cieco con eccezioni

Questa disposizione precisa che il nuovo segnale va impiegato al posto del già noto segnale «Strada senza uscita» per indicare la presenza di un percorso pedonale o di una ciclopista, non immediatamente riconoscibile, che invece prosegue.

Articolo 44: Indicazioni sullo stato delle strade

La disposizione corrisponde al diritto in vigore (art. 58 cpv. 2 e 3 OSStr).

Articolo 45: Segnali di indicazione vari

Il capoverso 1 estende il principio di cui all’articolo 62, capoverso 4 OSStr applicato attualmente ai soli segnali «Albergo-motel», «Ristorante» e «Bar». Poiché materialmente la limitazione in vigore non ha ragione d’essere, l’articolo 45 capoverso 1 estende il campo d’applicazione anche ad altre installazioni. Ciò significa che il pertinente segnale di indicazione può ora essere utilizzato anche per i campeggi, i posti di rifornimento e gli ostelli che gli utenti della strada faticherebbero ad individuare. Si tratta di una modifica che corrisponde del resto al principio generale secondo cui i segnali vanno previsti soltanto se necessari.

Nella sostanza, i capoversi 2 e 4 corrispondono rispettivamente ai capoversi 2 e 7 dell’articolo 62 OSStr, ma è stato necessario precisare e riformulare il capoverso 2 dell’articolo 62 poiché risultava praticamente incomprensibile. Il senso di tale capoverso è che i due segnali possono figurare su un unico pannello (cfr. anche l’art. 50 cpv. 4 AP-OASStr che, riformulato nello stesso modo, riprende il contenuto dell’art. 54 cpv. 3 OSStr).

Il capoverso 3 precisa che sul segnale «Posto di rifornimento carburante speciale» va indicato il tipo di carburante disponibile. Questa possibilità verrà estesa anche ai posti di rifornimento per veicoli elettrici non appena, a livello internazionale, verrà deciso come indicarli.