Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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Gli altri capoversi dell’articolo corrispondono al diritto in vigore (art. 36 cpv. 6, 88 cpv. 1 OSStr).

Articolo 29: Direzione obbligatoria

Il capoverso 1 precisa quando impiegare i segnali «Direzione obbligatoria a destra» e «Direzione obbligatoria a sinistra» invece dei segnali «Svolta a destra» e «Svolta a sinistra» (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OSStr in cui è precisato solo implicitamente; manca insomma una regolamentazione esplicita).

Il capoverso 2 puntualizza che il segnale «Ostacolo da superare sulla destra» va collocato unicamente nel caso in cui possa sorgere il dubbio che l’ostacolo vada evitato transitando a sinistra (l’obbligo di superare gli ostacoli sulla destra è una regola generale della circolazione e non c’è bisogno di puntualizzarla ogni volta). Ciò significa che non è necessario collocare questo segnale ad ogni isola pedonale.

Articolo 30: Rotatoria

Il capoverso 1 corrisponde al diritto in vigore (art. 24 cpv. 4). Nel capoverso 2 si puntualizza che la prescrizione di cui all’articolo 28 capoverso 2 della nuova ordinanza non si applica alle rotatorie.

Articolo 31: Carreggiata riservata ai bus

Questa disposizione restringe il campo d’applicazione dell’articolo 34 capoverso 2 OSStr nel senso che, laddove è necessario per segnalare una corsia riservata ai bus debitamente contrassegnata, il segnale «Carreggiata riservata ai bus» va integrato nel segnale «Disposizione delle corsie». Questo perché, se davvero la situazione è talmente poco trasparente da far risultare insufficiente la semplice presenza di una corsia riservata ai bus, non sarà certo il segnale «Carreggiata riservata ai bus» sospeso sopra alla carreggiata ad aiutare l’utente della strada; è preferibile dunque segnalare chiaramente il tracciato della corsia.

Sezione 4: Segnali speciali di comportamento

Articolo 32: Inizio e fine della località

Considerato il loro nuovo significato, i segnali che indicano l’inizio e la fine delle località figurano nella nuova OASStr tra i segnali di comportamento (cfr. Commenti generali, lett. E, cap. 4, n. 4.4 «Nuovo significato dei cartelli di località»). Diversamente dall’AP-OUStr, nell’AP-OASStr le nuove disposizioni tengono conto del cambiamento di significato dei cartelli di località e prevedono un termine transitorio (questa differenza fra le due ordinanze è inevitabile, poiché per gli utenti della strada la descrizione del significato dei segnali deve restare invariata fintantoché i segnali previsti dalle norme in vigore non verranno sostituiti; viceversa, nella nuova ordinanza sulla competenza dell’autorità in materia di segnalazione si tiene conto delle nuove esigenze, ma si prevede un termine transitorio per adeguare i segnali ai nuovi requisiti).

Secondo il capoverso 1, i segnali di inizio della località devono essere collocati, diversamente da quanto prevede il diritto in vigore (art. 50 cpv. 4 OSStr), nel punto in cui almeno su un lato della strada ha inizio un’area densamente edificata, ossia nel punto che, secondo il diritto vigente, è determinante per la collocazione del segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (art. 22 cpv. 3 OSStr).

I capoversi 2 e 4 corrispondono al diritto in vigore (art. 49 cpv. 1, 50 cpv. 2 e 5 OSStr).

Il capoverso 3 si basa sul diritto vigente (art. 50 cpv. 3 OSStr) ma, diversamente da esso, stabilisce che il segnale di fine località, che va collocato nello stesso punto in cui è collocato il segnale di inizio località per il traffico che circola in senso inverso, non va più applicato a tergo di quest’ultimo. Considerata la nuova funzione che assumeranno i segnali di località, questa deroga alle regole generali (art. 7 AP-OASStr) non si giustifica più.