Rapporto_2C
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine
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unicamente i termini che nell’ordinanza in questione sono utilizzati con un’accezione particolare.
Il capoverso 1 precisa il significato del termine «segnalazione» rifacendosi a quanto sancito nell’articolo 1; sottolinea che il termine sottintende l’attività svolta dalle autorità, escludendo il risultato della stessa contemplato invece nell’accezione corrente del termine.
Il capoverso 2 riprende un termine già definito nell’ordinanza in vigore (art. 1 cpv. 2 lett. c OSStr2), modificandone tuttavia leggermente la descrizione. Alcuni anni fa infatti la competenza della segnalazione sulle strade nazionali è stata trasferita dai Cantoni all’USTRA, ragione per cui non é più possibile rinviare al diritto cantonale.
Capitolo 2: Esigenze generali in materia di segnalazione stradale
Nell’ordinanza in vigore questo è uno degli ultimi capitoli (capitolo 14 OSStr). Poiché contiene disposizioni di principio, sì è deciso di anteporlo alle norme disciplinanti singoli segnali e demarcazioni.
Articolo 3: Principi
Rifacendosi al diritto in vigore (art. 101 cpv. 3 OSStr), il capoverso 1 sancisce, in termini generali, quando occorre ordinare segnali e demarcazioni. Al riguardo è sottolineata la necessità che «condizioni locali particolari» lo esigano. La rigida osservanza di questa prescrizione è centrale per evitare una giungla segnaletica lungo le strade.
Il capoverso 2 precisa che le regole generali della circolazione possono subire una restrizione soltanto nella misura strettamente necessaria per ottenere il risultato auspicato (cfr. art. 107 cpv. 5 OSStr).
Il capoverso 3 equivale, in forma compressa, agli articoli 101 cpv. 2 e 104 cpv. 1 OSStr.
In termini di contenuto, il capoverso 4 corrisponde al diritto in vigore (art. 107 cpv. 2bis OSStr).
Il capoverso 5 sostituisce la disposizione vigente (art. 101 cpv. 1 OSStr) e precisa l’articolo di legge (art. 5 cpv. 3 LCStr). Diversamente da quanto previsto da quest’ultimo, è possibile impiegare non soltanto i segnali e le demarcazioni previsti dal Consiglio federale, bensì tutti quelli stabiliti a livello federale (ad es. demarcazioni specifiche previste esclusivamente da direttive dipartimentali).
Il capoverso 6 riprende il diritto in vigore (art. 93 cpv. 1 OSStr) e, leggermente riformulato, chiarisce che si intendono esclusivamente i segnali nelle immediate vicinanze dei passaggi a livello.
Articolo 4: Verifica e manutenzione dei segnali e delle demarcazioni
Il capoverso 1 sancisce esplicitamente l’obbligo di verificare periodicamente i segnali e le demarcazioni. Tuttavia si è preferito non stabilire una cadenza per tale periodicità. L’obbligo della verifica non presuppone un cambiamento di circostanze (cfr. art. 107 cpv. 5 OSStr), ma laddove sopraggiunga, la verifica va effettuata. Il principio secondo cui i segnali inutili vanno rimossi (art. 105 cpv. 2 OSStr) è precisato stabilendo che la rimozione deve avvenire il più rapidamente possibile. Nel contempo, formulando una disposizione di principio, si è deciso di generalizzare l’obbligo sancito in alcuni articoli (ad es. art. 5 cpv. 2, 19 cpv. 4, 29 cpv. 2 OSStr) di rimuovere non appena superflui i segnali a carattere stagionale.
Il capoverso 2 corrisponde, nella sostanza, al diritto in vigore (art. 105 cpv. 2 OSStr).
2 RS 741.21; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_21.html