Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

cità generale e l’inizio (o il nuovo inizio) di quest’ultimo (cfr. Disposizioni finali e Commenti generali lett. E, capitolo 4, n. 4.4 «Nuovo significato dei cartelli di località»).

Articolo 25: Deroghe ai limiti generali di velocità

L’articolo riprende il diritto vigente (art. 108 OSStr). Mentre nell’ordinanza in vigore, le disposizioni che disciplinano questo ambito sono contemplate nel capitolo «Regolamentazioni e restrizioni del traffico», nella nuova ordinanza figurano nel capitolo «Segnali di prescrizione», poiché puntualizzano innanzitutto a quali condizioni i limiti generali di velocità possono essere ridotti. Per ragioni pratiche continuano a figurare nello stesso articolo anche i requisiti procedurali (necessità di una perizia).

È invece stato leggermente riformulato l’attuale articolo 108 capoverso 2 lettera d OSStr (art. 25 cpv. 2 lett. d AP-OASStr). Nel nuovo articolo è infatti precisato che i limiti di velocità possono essere ridotti se consentono di diminuire in modo marcato emissioni eccessive a carico dell’ambiente. In realtà non si tratta di una modifica materiale bensì di una formulazione più chiara ed esplicita di quanto già sancito nell’ultimo periodo dell’articolo in vigore: «Occorre rispettare tuttavia il principio della proporzionalità.» (stralciato nel progetto di ordinanza).

Una modifica è invece apportata alla gradualità con cui è possibile ridurre la velocità sulle autostrade (nell’OSStr: art. 108 cpv. 5 lett. a; nell’AP-OASStr: art. 25 cpv. 5 lett. a): attualmente sono previste riduzioni di 10 km/h; la nuova ordinanza ne introduce anche di 20 km/h, adeguandosi alla prassi.

Articolo 26: Divieto di svolta & Articolo 27: Polizia

Queste disposizioni corrispondono al diritto vigente (art. 25 cpv. 2, 31 cpv. 2 OSStr).

Sezione 3: Segnali d’obbligo

Articolo 28: Stop, dare precedenza

La regola sancita nel capoverso 1, secondo cui i segnali vanno collocati poco prima dell’intersezione a una distanza non superiore a 10 metri, assume particolare importanza poiché le strade secondarie con diritto di precedenza non devono più essere segnalate ad ogni intersezione; gli utenti di queste strade possono riconoscere il loro diritto di precedenza grazie ai segnali «Stop» e «Dare precedenza» collocati sulle strade che vi fanno sbocco (nonché alle corrispondenti demarcazioni). Il passaggio nella disposizione attuale che recita «più corsie nella stessa direzione» (art. 36 cpv. 4 OSStr) è impreciso, poiché la disposizione si applica anche nel caso di corsie che vanno in direzioni diverse. Semmai occorrerebbe riformulare nel modo seguente: «più corsie provenienti dalla stessa direzione»; trattandosi tuttavia di un’ovvietà, la modifica, e dunque la precisazione, risultano superflue.

Nel capoverso 3 è sancito il nuovo principio secondo cui nel caso di intersezioni fuori delle località, alla strada di importanza subordinata è revocata la precedenza. Fanno eccezione le intersezioni di strade secondarie poco importanti. In deroga al diritto vigente (art. 109 cpv. 4 OSStr), ma in sintonia con la prassi attuale, l’eccezione alla precedenza da destra fuori delle località diventa dunque la regola.

Con il nuovo capoverso 4 si intende innanzitutto evitare situazioni in cui i rapporti di precedenza non siano definiti in modo chiaro. In altre parole, l’obiettivo è evitare che, alle intersezioni, una strada sia privata della precedenza mediante segnali mentre sulla strada opposta la revoca della precedenza non sia affatto segnalata o debba essere dedotta, ad esempio, dal fatto che la strada passa su un marciapiede. Questa nuova regola non impedisce, tuttavia, che la strada che consente di uscire da una fabbrica, da un cortile o da un’autorimessa, che comunque non gode della precedenza (art. 59 cpv. 2 AP-OUStr), sbocchi sulla strada attraversando un marciapiede.