Rapporto_2C
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 10: Procedura e protezione giuridica
Il capitolo 10 corrisponde in buona parte al diritto in vigore; tuttavia, è integrato da chiarimenti, precisazioni o semplificazioni di vario tipo. Uno degli obiettivi è anche quello di migliorare le possibilità a disposizione dei cittadini di ottenere una verifica dei segnali e delle demarcazioni (cfr. Commenti generali, lett. C, capitolo 3, n. 3 «Struttura dell’AP-OASStr»).
Articolo 77: Principi
Il capoverso 1 conferma quanto attualmente sancito nell’articolo 107 capoverso 1 OSStr, ovvero che la collocazione dei segnali aventi carattere di prescrizione presuppongono una decisione dell’autorità e la sua pubblicazione. Poiché tutti i segnali aventi carattere di prescrizione sono ora integrati nella categoria «segnali di prescrizione», è sufficiente rinviare alla categoria. L’altra novità riguarda i segnali luminosi; anche per questi è necessaria una decisione (e successiva pubblicazione) dell’autorità, poiché anch’essi modificano diritti e doveri derivanti dalle regole generali della circolazione.
Il capoverso 2 enumera i segnali per i quali non sono necessarie né decisioni né pubblicazioni. Dall’elenco in vigore (art. 107 cpv. 3 OSStr) sono stati stralciati i segnali luminosi (poiché nell’AP-OASStr figurano nel capoverso 1) e la lettera n; quest’ultima modifica è di carattere puramente formale e non ha implicazioni materiali.
Nel capoverso 3 sono precisate le regolamentazioni che non necessitano di decisione e di pubblicazione visto lo scopo e la durata limitata delle stesse. L’eccezione prevista nella disposizione attuale (art. 107 cpv. 4 OSStr, che diventa art. 77 cpv. 3 lett. a AP-OASStr) per le misure temporanee prese dalla polizia con una validità non superiore a otto giorni è ora generalizzata nel senso che non riguarda più esclusivamente le misure della polizia, bensì, in generale, tutte le regolamentazioni valide per un periodo non superiore a quello indicato. Per rispondere ad esigenze pratiche, infine, nella lettera b del capoverso 3 è inserita un’eccezione per le regolamentazioni che si rendono necessarie nel caso di cantieri la cui durata è al massimo di un anno.
Il capoverso 4 corrisponde al diritto in vigore (art. 107 cpv. 2 OSStr).
Il capoverso 5 sostituisce l’attuale disposizione dell’articolo 106 capoverso 1 lettera b OSStr e sancisce che le persone con un interesse particolarmente degno di protezione possono chiedere che una decisione sia emanata e pubblicata per tutti i segnali che sono stati ordinati senza decisione (fatta eccezione per i segnali di cui al capoverso 2) e per le demarcazioni (sempre). Questo diritto è limitato ai soggetti indicati per impedire che le regolamentazioni accettate dalla popolazione locale possano venir contestate da persone estranee alla realtà e alle regolamentazioni del luogo. Questa nuova possibilità (di chiedere a posteriori una decisione formale e la sua pubblicazione) vale anche per regolamentazioni temporanee, sempre che sussista un interesse degno di protezione giuridica.
In considerazione del nuovo capoverso 5, l’autorità dovrà vagliare se non sia opportuno procedere spontaneamente all’emanazione di una decisione e alla sua pubblicazione per le regolamentazioni ordinate senza decisione conformemente ai capoversi precedenti, in modo da evitare successive impugnazioni.
Articolo 78: Segnali e demarcazioni mancanti o non conformi
Le varianti che figurano in questo articolo sono state proposte in questa forma dall’Ufficio federale di giustizia e intendono integrare la disposizione precedente sulla protezione giuridica (art. 77 cpv. 5 AP-OASStr). Il nuovo articolo si basa, sostituendolo, sull’attuale articolo 106 capoverso 1 lettera a OSStr.
I capoversi 1 e 2 corrispondono nella sostanza al diritto in vigore (art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr), ma pongono esplicitamente la condizione di un interesse particolarmente degno di protezione.
Il capoverso 3 sancisce il diritto di chiedere una decisione impugnabile, se le richieste di cui ai capoversi 1 o 2 non sono state soddisfatte.