Rapporto_2C
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 52: Indicazione della direzione nei pressi delle uscite
Con questo articolo si introduce una modifica terminologica: il termine «raccordi» è sostituito con «uscite» poiché il primo termine ingloba anche le corsie di accesso alle autostrade, in prossimità delle quali gli indicatori di direzione in questione non vanno collocati.
Per il resto, la presente disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto in vigore, ma in forma compressa (art. 86 cpv. 1-6 OSStr). Di nuovo c’è che il «Cartello di biforcazione» (H.14) e il «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» sono considerati alternative equivalenti all’«Indicatore d’uscita» (cpv. 2 lett. d; l’attuale art. 86 cpv. 6 OSStr indica invece l’impiego dell’«Indicatore d’uscita» come alternativa prioritaria). Nei capoversi 2 lettera c e 5 sono stati altresì recepiti alcuni aspetti attualmente precisati unicamente a livello di istruzioni. Analogamente all’articolo 51 AP-OASStr, anche qui, in virtù del riordino normativo proposto, la competenza di emanare istruzioni è trasferita dal DATEC all’USTRA.
Articolo 53: Indicazione della direzione nei pressi delle intersezioni
Questo articolo equivale sostanzialmente al diritto vigente (art. 84 cpv. 4, 87 OSStr).
Anche in questo caso il «Cartello di preselezione collocato al di sopra di una corsia su autostrada o semiautostrada» è considerato un’alternativa equivalente al primo e al secondo preindicatore di direzione (cpv. 4); non ha dunque più il valore subordinato di cui all’articolo 87 cpv. 3 e 4 OSStr.
Alla lettera c del capoverso 2 si è provveduto ad allentare le condizioni in base alle quali sul secondo preindicatore di direzione possono essere riportate altre destinazioni oltre a quelle indicate sul primo. Non è più necessario che si tratti di «prossimi centri di destinazione di seconda importanza», bensì è sufficiente che, molto più in generale, si tratti di «altre destinazioni», indipendentemente dal fatto che siano di prima o di seconda importanza o che si trovino all’estero. Devono semplicemente soddisfare le condizioni di cui all’articolo 51 cpv. 2 AP-OASStr. La presente modifica risponde ad un’esigenza verosimilmente sentita e corrisponde a una prassi ormai diffusa.
Articolo 54: Cartello delle distanze dalle prossime destinazioni
Questo articolo, che riprende il diritto in vigore (art. 86 cpv. 7, 87 cpv. 1 lett. e OSStr), introduce due modifiche: la regolamentazione si applica indistintamente alle corsie d’accesso e alle intersezioni e, soprattutto, il cartello delle distanze non è più obbligatorio.
Capitolo 6: Indicazioni che integrano i segnali
Articolo 55: Principi
Il senso dei capoversi 1 e 4 è sostanzialmente quello delle disposizioni vigenti (art. 17 cpv. 2, 63 cpv. 2 OSStr). Il capoverso 4, tuttavia, oltre a precisare le modalità secondo cui riportare sui segnali alcuni complementi d’indicazione ne restringe il campo d’applicazione ai soli segnali per i quali si ritiene sussista una necessità effettiva. In altre parole, la disposizione in questione non si applica a buona parte dei nuovi «Segnali speciali di comportamento».
Per non compromettere la comprensione delle regolamentazioni del traffico, il capoverso 2 precisa che a un segnale possono essere aggiunte al massimo due indicazioni integrative.
Nel capoverso 3 è sancita in materia di indicazioni integrative la priorità dei simboli rispetto alle iscrizioni.
Per garantire la riconoscibilità e dunque l’osservanza delle norme, il capoverso 5 precisa che le indicazioni che integrano i segnali devono essere comprensibili e visibili tanto quanto i segnali ai quali sono aggiunte. L’obiettivo è evitare pannelli integrativi simili a romanzi o dai contenuti oscuri.