Rapporto_2C
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine
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Articolo 7: Ubicazione dei segnali
I capoversi 1, 3 e 4 ripropongono alcuni contenuti del diritto vigente (art. 103 cpv. 1, 2 e 4 OSStr).
Tuttavia, allo scopo di evitare il formarsi di una giungla segnaletica, la nuova ordinanza stabilisce nel capoverso 2 che un segnale può essere ripetuto, ovvero collocato più volte in un determinato punto, solo se ciò consente di migliorarne la visibilità, ossia se la visibilità non è garantita dalla collocazione di un unico segnale nel punto ottimale. La ripetizione di un segnale non può dunque costituire la regola, bensì l’eccezione.
Nel capoverso 5 è altresì introdotta la possibilità di applicare segnali a veicoli in movimento, sebbene essa vada limitata alle sole situazioni in cui sia giustificato da motivi validi. Si tratta di una possibilità che riguarda in sostanza i soli segnali «Ostacolo da superare» (C.12 e C.13) (innanzitutto nel caso di veicoli impegnati in cantieri di costruzione o manutenzione sulle autostrade). Anche in questo caso, l’impiego dei segnali deve essere autorizzato dall’autorità competente.
Anche le disposizioni che disciplinano altezza e distanze (cfr. art. 103 cpv. 3 e 4 OSStr) spariranno dalla nuova ordinanza. Pure in questo caso si preferisce affidare la definizione di detti criteri a uno strumento normativo di livello inferiore visto il grado tecnico della regolamentazione necessaria e le conoscenze specialistiche richieste.
Articolo 8: Caratteri e simboli
Attualmente l’obbligo di utilizzare un certo tipo di carattere per le iscrizioni sui segnali è sancito unicamente in norme specifiche3. Si è pertanto deciso di inserire una disposizione specifica nella nuova ordinanza precisando, nel contempo, che essa non si applica alla segnaletica utilizzata per segnalare destinazioni turistiche importanti.
Il capoverso 2 precisa il colore dell’iscrizione in funzione del colore dello sfondo. Non è dunque più necessario ripetere questa indicazione per ogni segnale (in particolare per gli indicatori di direzione).
Capitolo 3: Segnali di pericolo
Articolo 9: Prescrizioni sulla collocazione di segnali di pericolo
Il capoverso 1 inasprisce l’attuale prescrizione (art. 3 cpv. 2 OSStr) con la conseguenza che un segnale di pericolo non può più essere collocato già nel caso in cui sussista la possibilità che il conducente, non pratico del luogo, non si accorga del pericolo o lo noti troppo tardi, ma soltanto nel caso in cui il pericolo potrebbe non essere notato da un utente attento, ossia dall’utente che, per legge, deve sempre prestare tutta la sua attenzione alla circolazione (art. 4 cpv. 1 AP-OUStr).
Il capoverso 2 introduce un nuovo principio: i pericoli dovuti a danni non ancora riparati al manto stradale possono essere segnalati, ma solo temporaneamente, mediante segnali di pericolo. È compito del proprietario della strada prevenire tali danni; tuttavia, a causa delle limitate risorse economiche, non è sempre possibile provvedervi per tempo. A ciò si aggiunge che i danni al manto stradale possono insorgere indipendentemente dalla manutenzione garantita. Quale soluzione temporanea è pertanto prevista la possibilità di impiegare i segnali di pericolo.
Il capoverso 3 corrisponde al diritto vigente, ma diversamente dalla disposizione dell’OSStr, non menziona più l’obbligo di aggiungere un «Cartello di distanza» nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze massime previste. Questo aspetto è ora disciplinato nel capitolo «Indicazioni che integrano i segnali», nel quale è sancito il principio generale, valido per tutti i segnali, secondo cui un cartello di distanza va utilizzato ogni qualvolta le prescrizioni
3 Norma svizzera: SN 640 830c