Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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Sempre stando ai risultati della ricerca di cui abbiamo riferito nei Commenti generali (cfr. lettera F, capitolo 1, n. 1 «Ricerca e prassi»), nel capoverso 2 si propone di utilizzare eccezionalmente il simbolo di un velocipede anche al di fuori di una corsia riservata a determinate categorie di utenti della strada. In particolare nel caso di cui alla lettera b – che prevede la possibilità di collocare il segnale in una strada a senso unico quando la sede stradale non è sufficientemente ampia per alloggiare una corsia ciclabile a norma – occorre ponderare bene se, sotto il profilo della sicurezza, è ammissibile autorizzare la circolazione di velocipedi in senso inverso.

Articolo 69: Linee di arresto e linee di attesa

La disposizione si ispira alle disposizioni in vigore (art. 75 cpv. 2 e 4, 76 cpv. 3 OSStr) e contemporaneamente uniforma tra loro le regole valide per le linee di arresto e di attesa.

Articolo 69a: Linee di guida

Questa disposizione si basa sul diritto vigente (art. 76 cpv. 3 OSStr), ma nel capoverso 1, lettera b è introdotta una nuova norma: le linee di guida vanno tracciate su tutte le strade con diritto di precedenza che cambiano direzione a un’intersezione, dunque anche nel caso di strade secondarie.

Inoltre, è introdotta la regola secondo cui le linee di guida possono essere utilizzate anche per delimitare cosiddette «corsie a destinazione multipla» (cpv. 2 lett. b e cpv. 3 AP-OASStr; cfr. anche Commenti generali, lett. F, n. 1).

Articolo 69b: Superfici vietate al traffico

Questa disposizione corrisponde a una disposizione sancita, attualmente, esplicitamente solo a livello di norma8.

Articolo 70: Posti di parcheggio

Il presente articolo è la conseguenza logica della possibilità, introdotta in questa ordinanza, di limitarsi a demarcare i parcheggi senza più utilizzare contemporaneamente specifici segnali. Nell’articolo in questione si chiarisce che, nel caso di ulteriori restrizioni o di disposizioni d’altro tipo, occorre sempre applicare il segnale corrispondente e il pannello integrativo, poiché la semplice demarcazione del posto di parcheggio e della corrispondente restrizione non è più sufficiente. L’obbligo in questione non si applica ai posti di parcheggio demarcati con i pittogrammi «Sedia a rotelle», «Velocipede», «Veicolo elettrico». Sebbene anche in questo caso si tratti di una restrizione della possibilità di parcheggio, è importante poter lavorare unicamente con le corrispondenti demarcazioni, poiché nel delimitare i posti di parcheggio per queste tre categorie di utenti della strada è necessario tener conto dell’esigenza pratica di rinunciare a segnaletica aggiuntiva.

Articolo 71: Corsie ciclabili, attraversamento da parte di ciclopiste

Su proposta delle organizzazioni di tutela dei ciclisti, il capoverso 1 precisa che le corsie ciclabili devono rispettare la larghezza stabilita nelle norme. Lo stesso dicasi per la larghezza della parte restante di corsia. Corsie ciclabili troppo strette non sono in grado di garantire la sicurezza dei ciclisti e vanno pertanto scartate; al loro posto è opportuno vagliare alternative più sicure.

Il capoverso 3 introduce una nuova disposizione che esclude la possibilità di prevedere carreggiate centrali uniche al di fuori delle località.

Il capoverso 4 sancisce il principio secondo cui le corsie ciclabili devono essere alloggiate sul lato destro di una corsia di circolazione o sul lato destro della metà della carreggiata. La possibilità di alloggiarla sul lato sinistro è limitata ai casi in cui i ciclisti diversamente dal resto del

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