Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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era contenuta unicamente nella legislazione sulle ferrovie (DE Oferr7). Il capoverso 2 la recepisce e precisa la regola generale: i semafori a due colori possono essere utilizzati in tutti i casi in cui l’impiego di un segnale luminoso è previsto dalla legislazione sulle ferrovie e nei quali non può essere utilizzato un semaforo a tre colori perché il passaggio a livello non soddisfa i requisiti dell’articolo 60 capoverso 6.

Nel capoverso 3 sono elencati i casi nei quali è ammesso l’impiego della luce gialla lampeggiante in semafori con un solo campo luminoso (cfr. art. 70 cpv. 1 lett. d-f OSStr; le altre lettere di questo capoverso non si riferiscono esclusivamente all’utilizzo di semafori con una sola luce).

Il capoverso 4, infine, diversamente da quanto prevede l’articolo 70 capoverso 3 OSStr in vigore, esclude anche i semafori con un unico campo luminoso, poiché, in linea di principio, i semafori non vanno ripetuti. Se, tuttavia, a titolo eccezionale, ciò fosse necessario, vanno impiegati i semafori a tre luci. In corrispondenza dei passaggi a livello, infine, può essere impiegata la luce rossa girevole.

Articolo 62: Impiego dei sistemi di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie

Il capovero 1 sancisce formalmente (nell’ordinanza in vigore è al massimo implicito nell’art. 69 cpv. 3 OSStr) che i sistemi di segnali luminosi non possono essere costantemente accesi né utilizzati per la gestione ininterrotta delle corsie di emergenza.

Il capoverso 2 esclude, in linea di principio, la possibilità di impiegare questo sistema per chiudere tutte le corsie. La croce rossa ha sì il significato che sulla corsia interessata non è consentita la circolazione, ma non che il conducente debba fermarsi; egli deve semplicemente proseguire utilizzando un’altra corsia. La freccia rossa è preceduta dalla freccia gialla che invita il conducente a lasciare la corsia appena possibile (art. 160 AP-OUStr). Considerata questa sua specifica funzione, il sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie non è adatto per bloccare la circolazione. Può tuttavia essere impiegato a tal fine in casi di emergenza, quando non si dispone di un mezzo più adeguato.

Articolo 63: Ubicazione dei semafori

Il capoverso 1 riguarda esclusivamente i semafori per veicoli e il suo contenuto corrisponde sostanzialmente al diritto in vigore (art. 71 cpv. 1 OSStr). La lettera b del capoverso 1, tuttavia, limita a casi particolari la possibilità di ripetere il semaforo (cfr. art. 71 cpv. 1 lett. a OSStr) sul margine sinistro della strada o dopo il punto che comporta un conflitto delle precedenze, mentre la lettera c precisa concretizzandola l’espressione «in casi speciali» che figura nell’OSStr (cfr. 71 cpv. 1 lett. c OSStr).

Nei capoversi 2 e 3 sono ora sancite chiaramente le ubicazioni dei semafori per i pedoni e per i ciclisti; esse divergono infatti da quelle dei semafori destinati agli altri veicoli (attualmente l’ubicazione dei semafori è disciplinata unicamente nell’articolo 71 capoverso 1 OSStr).

7 RS 742.141.11; il contenuto non è pubblicato nella RU: sul sito dell’UFT, tuttavia, vi è un link al testo (tedesco e francese): http://www.bav.admin.ch/dokumentation/grundlagen/00663/index.html?lang=de