Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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Articolo 5: Prescrizioni generali in materia di collocazione

Nel capoverso 1 è sancito un principio fondamentale per garantire il rispetto dei segnali e delle demarcazioni. Attualmente contemplato nell’articolo 101 OSStr, capoverso 3, secondo periodo, si è deciso di farlo figurare in un capoverso a se stante.

Il capoverso 2 modifica il diritto vigente (art. 101 cpv. 6 OSStr). Da un lato, estende il campo d’applicazione della disposizione agli indicatori di direzione e ai segnali luminosi, puntualizzando che due indicatori di direzione sono da considerare un unico segnale. Dall’altro, precisa che per calcolare il totale dei segnali, ogni segnale o indicazione integrativa figurante su un pannello è calcolato singolarmente. Poiché l’attuale norma è spesso violata e la presente modifica inasprisce i requisiti relativi al conteggio dei segnali, occorre contemporaneamente aumentare il numero massimo dei segnali ammessi per ogni montante. Nella nuova disposizione non si precisa più l’ordine secondo cui i segnali vanno applicati ai montanti, ma si sottolinea (cpv. 3) che i segnali di prescrizione e di pericolo devono essere perfettamente visibili. Si tratta qui di un aspetto molto importante del quale l’attuale diritto non tiene sufficientemente conto.

Il capoverso 4 è il risultato della modifica del capoverso 2 nel quale sono ora contemplati anche gli indicatori di direzione. Nel caso di montanti ai quali sono applicati esclusivamente indicatori di direzione, la restrizione di cui al capoverso 2 risulta eccessiva. Se gli indicatori di direzione si rivolgono al traffico lento, questa restrizione risulta non solo non praticabile, ma anche inutile: la limitazione del numero dei segnali è motivata essenzialmente dall’impossibilità di recepire tutte le informazioni quando, in una determinata situazione, la loro quantità è eccessiva. Gli indicatori di direzione utilizzati nell’ambito del traffico lento si differenziano notevolmente dagli altri indicatori di direzione e, tendenzialmente, non focalizzano su di se l’attenzione degli altri utenti della strada. Inoltre, laddove gli indicatori di direzione si rivolgono esclusivamente al traffico lento – in particolare agli escursionisti – il limite della possibilità di recepire tali segnali risulta certamente diverso, vista l’andatura più lenta. Appare dunque opportuno non fissare un limite massimo di indicatori di direzione, premesso però che l’allentamento della disposizione vale esclusivamente per i montanti sui quali si applicano unicamente indicatori di direzione. Se ad essi sono aggiunti altri segnali, ad esempio segnali di prescrizione, la restrizione di cui al capoverso 2 va mantenuta per ragioni di sicurezza.

Con il capoverso 5, che riprende una disposizione in vigore (art. 101 cpv. 5 OSStr), si intende evitare l’elusione delle regole sancite nel capoverso 2.

Articolo 6: Aspetto dei segnali

Il capoverso 1 riprende il diritto vigente (art. 101 cpv. 7 OSStr), estendendo tuttavia l’impiego di pannelli bianchi anche nei casi in cui si utilizzano dispositivi di segnaletica variabile (lett. b).

Nel capoverso 2 è disciplinato l’uso di pannelli neri nel caso di segnali a sorgente luminosa, che nell’attuale OSStr sono menzionati solo marginalmente (cfr. art. 3 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 63 cpv. 1 OSStr).

Il capoverso 3 generalizza la possibilità attualmente prevista solo in alcuni casi (ad es. art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 OSStr) di utilizzare triangoli segnaletici pieghevoli bianchi.

Il capoverso 4 corrisponde al diritto vigente (art. 102 cpv. 4 OSStr) ed estende l’eccezione applicata ora agli indicatori di direzione per velocipedi e per mezzi simili a veicoli (non devono essere retroriflettenti o illuminati di notte) anche agli indicatori di direzione per aziende, alla segnaletica turistica e agli indicatori di direzione per segnalare una rete di sentieri.

Il capoverso 5 generalizza la possibilità prevista attualmente solo in alcuni casi (art. 8 cpv. 3, 47 cpv. 2 OSStr) di raffigurare il simbolo all’interno dei segnali con i lati invertiti.

Le dimensioni dei segnali non saranno disciplinate nella nuova ordinanza federale (cfr. art. 102 cpv. 1 e 2 OSStr). In considerazione del grado tecnico della regolamentazione, dei distinguo necessari e delle conoscenze specialistiche richieste appare più opportuno affidare la definizione di questo criterio a uno strumento normativo di livello inferiore.