Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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Sezione 2: Segnali di informazione sulle autostrade e semiautostrade

Articolo 46

Il presente articolo introduce i segnali attualmente disciplinati esclusivamente a livello di norme e utilizzati per segnalare le aree di sosta e di servizio sulle autostrade. Nella nuova ordinanza non figura tuttavia la variante contenuta in una norma VSS che prevede di segnalare la presenza di un’area di sosta con un cartello raffigurante i simboli «Parcheggio» e «Telefono». Poiché ormai superfluo (non corrisponde più a un bisogno sentito), il segnale «Telefono» può essere soppresso; non è dunque più necessario nemmeno disciplinarne la raffigurazione di tale segnale nel cartello anzidetto, tanto più che già ora si tratta di un caso assai raro.

Nei capoversi 2 e 3 è disciplinato l’impiego – opportunamente differenziato – dei segnali «Parcheggio» e «Area di servizio».

Il capoverso 3 precisa quali simboli possono figurare sul segnale «Area di servizio» e sottolinea che il segnale va collocato unicamente dove sorge un impianto accessorio.

Il capoverso 4 puntualizza che le distanze fin qui applicate a vari segnali di indicazione si applicano invariate sia al segnale «Parcheggio» sia al segnale «Area di servizio» che, come detto, è ora disciplinato a livello di ordinanza.

Nel capoverso 6 si tiene conto dell’aspetto, sempre più importante nella prassi, della gestione del traffico.

Gli altri capoversi corrispondono al diritto in vigore (art. 89 cpv. 2 e 4 OSStr).

Sezione 3: Indicazione della direzione su strade diverse da autostrade e semiautostra-

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Articolo 47: Principi

In questo articolo si è trattato di generalizzare alcune disposizioni che fin qui disciplinavano singoli indicatori di direzione (art. 51 cpv. 3-5 e 54a cpv. 5 OSStr). Per il resto, l’articolo in questione si compone di diverse disposizioni già contenute nel diritto in vigore (anche art. 49 cpv.1 e 55 cpv. 2 OSStr).

Nel capoverso 2 si precisa che per ognuno dei sensi di marcia è possibile collocare un solo indicatore di direzione per colore (il quale potrà riportare al massimo tre destinazioni). Rispetto al diritto vigente (art. 51 cpv. 2 OSStr), si tratta di una regola meno rigida: innanzitutto, non riguarda più tutti gli indicatori di direzione, bensì unicamente quelli generali (ossia quelli disciplinati nell’art. 136 AP-OUStr e non, ad esempio, gli indicatori su sfondo rosso o gli indicatori di direzione per alberghi); in secondo luogo, si precisa che, ovviamente, si può collocare un indicatore di direzione non soltanto per ogni senso di marcia, bensì anche per ogni colore.

Per rispondere a un’esigenza sentita, il capoverso 4 lettera c prevede la possibilità di raffigurare il simbolo dell’autostrada sugli indicatori di deviazione (con o senza l’indicazione della destinazione).

Articolo 48: Preindicatori di direzione e cartelli di preselezione

Oltre a riprendere il diritto in vigore (art. 52 cpv. 1-5 OSStr e 53 cpv. 1), questa disposizione sottolinea il fatto che i preindicatori di direzione possono essere collocati unicamente sulle strade secondarie importanti (cpv. 1).

Il capoverso 7 si rifà alla disposizione già oggi in vigore – applicata alle autostrade e semiautostrade – secondo cui sui tratti con un «sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea di corsie» non va riportata, nel cartello di preselezione, la freccia verso il basso (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. d OSStr; nuovo: art. 53 cpv. 5 AP-OASStr). Il capoverso in questione recepisce questa regola e ne estende l’applicazione a tutti i sistemi di segnali luminosi con frecce, anche al di fuori delle autostrade e semiautostrade. Allo stesso tempo, la regola non va più