Rapporto_2C
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 11: Competenze, diritti di partecipazione e vigilanza
Il disciplinamento degli aspetti oggetto del presente capitolo resta sostanzialmente invariato, subisce tuttavia una riorganizzazione.
Articolo 79: Competenze dei Cantoni
Il capoverso 1 sancisce il principio della competenza esecutiva dei Cantoni in materia di segnalazione (cfr. art. 104 cpv. 1 OSStr).
Il capoverso 2 conferma quanto già sancito nel diritto in vigore (cfr. art. 107 cpv. 6 e 7 OSStr), ossia il diritto dell’autorità preposta alla segnalazione e della polizia di essere interpellate in fase di elaborazione dei piani. Nel primo periodo (che corrisponde all’art. 107 cpv. 6 OSStr) sono state inseriti, vista la loro importanza pratica, la configurazione dello spazio stradale e il risanamento delle strade. Nel secondo periodo non figurano più le complesse distinzioni sancite nell’articolo in vigore (cfr. art. 107 cpv. 7 OSStr) e vi è stabilito semplicemente che la polizia cantonale della circolazione va interpellata ogni qualvolta si tratti di approvare i piani per l’ubicazione di una fermata dei veicoli del servizio pubblico di linea.
Articolo 80: Competenze della Confederazione
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente alla regolamentazione in vigore (art. 104 cpv. 3, 110 cpv. 2 OSStr); cambia tuttavia il disciplinamento della competenza cantonale: la facoltà eccezionale dei Cantoni di emanare regolamentazioni che si rendono necessarie nell’ambito del completamento delle strade nazionali non riguarda più solo le strade nazionali di prima e seconda classe (art. 110 cpv. 2 OSStr) bensì è estesa, mediante una formulazione generica, a tutte le strade nazionali.
I capoversi 2 e 3 corrispondono al diritto vigente (art. 111 cpv. 2 OSStr e art. 104 cpv. 4).
Articolo 81: Competenze e diritti di partecipazione in ambito ferroviario
Questa disposizione corrisponde al diritto in vigore (artt. 104 cpv. 6 e 112 OSStr).
Articolo 82: Competenze e diritti di partecipazione riguardanti le aree di circolazione di proprietà privata
L’articolo riprende le disposizioni vigenti (art. 104 cpv. 5 lett. a und b, 113 cpv. 2 e 3 OSStr).
Articolo 83: Vigilanza
Nell’OSStr le disposizioni riguardanti la vigilanza (n.d.T.: il termine usato nell’OSStr è «sorveglianza») sono contemplate nell’articolo 105, il quale, tuttavia, non disciplina unicamente la «vigilanza» vera e propria (cfr. p. es. art. 105 cpv. 1 secondo periodo OSStr), ma anche aspetti che in realtà appartengono alla competenza generale di un’autorità (come nel caso dell’art. 105 cpv. 1 primo periodo OSStr che sancisce piuttosto una «responsabilità generale» in materia di segnalazione stradale). Scopo del nuovo articolo 83 AP-OASStr è dunque di evitare la mescolanza delle disposizioni e disciplinare esclusivamente la vigilanza in senso stretto.
Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di verificare i segnali collocati da privati o da organizzazioni private (cfr. art. 105 cpv. 1 e 2 OSStr).
Nel capoverso 2 è ribadito il principio secondo cui i Cantoni esercitano la vigilanza sulla segnalazione anche se hanno delegato ai Comuni i compiti concernenti la segnalazione (cfr. art. 104 cpv. 2 OSStr).
Il capoverso 3 attribuisce al DATEC la competenza che fino ad ora era del Consiglio federale (cfr. art. 110 cpv. 3 OSStr) di esaminare le regolamentazioni locali riguardanti le strade di grande transito ed eventualmente abrogarle. Diversamente da quanto attualmente previsto dall’OSStr, questa possibilità non è più vincolata ad una richiesta.