Rapporto_2C
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine
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intesa come un obbligo, ma come una possibilità ed è pertanto formulata nei termini di una norma potestativa; in altre parole, l’autorità può decidere di non apporre una freccia sul cartello, ma non deve farlo. Nei sistemi di segnali luminosi la freccia che indica agli utenti della strada di procedere diritto è rivolta verso l’alto, mentre nei cartelli di preselezione è rivolta verso il basso. Occorre garantire che queste frecce opposte non vengano e soprattutto non debbano essere impiegate contemporaneamente. La rinuncia alla freccia nel cartello di preselezione non dovrebbe creare dubbi circa la direzione da seguire, anche perché proprio nel caso di intersezioni con più corsie in diverse direzioni, si ricorre normalmente anche alle frecce di preselezione.
Articolo 49: Indicatori di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli
Questa disposizione corrisponde in sostanza al diritto in vigore (art. 54a cpv. 2-6 OSStr), ma nel presente articolo si intende sottolineare con maggior vigore e per tutte le categorie di utenti interessate il principio secondo cui questo tipo di indicatori va collocato unicamente per segnalare tratti che, per le condizioni del traffico e la situazione della strada, sono particolarmente adatti ai conducenti dei mezzi ai quali gli indicatori si riferiscono (cpv. 1). Parallelamente si puntualizza che nel caso in cui non tutte le singole parti di un percorso siano ugualmente adatte agli utenti cui è destinato, la disposizione si applica comunque a condizione che le parti in questione siano parte integrante di un percorso sovraregionale.
Attenzione: si tenga presente che nella nuova OUStr le disposizioni riguardanti gli indicatori di direzione non contemplano alcuna norma dispositiva o obbligo (cfr. in particolare l’art. 54a cpv. 3, ma anche, ad esempio, l’art. 54 cpv. 1 OSStr). Ciò sarebbe infatti contrario alla sistematica del diritto poiché gli indicatori di direzione non comportano doveri; anche gli indicatori di direzione del presente articolo hanno, come tutti gli altri, il solo obiettivo di fornire un’indicazione. Laddove si voglia imporre un obbligo all’utente della strada, occorre prevedere altri segnali (di prescrizione).
Articolo 50: Altri indicatori di direzione
Il capoverso 1 corrisponde al diritto in vigore (art. 54 cpv. 4 OSStr), ma introduce un criterio supplementare: per collocare indicatori di direzione per aziende occorre non solo che le aziende siano visitate spesso, ma anche che lo siano da parte di persone non pratiche del luogo.
Nel capoverso 2 è sancito il principio secondo cui singole aziende possono essere segnalate soltanto all’interno delle zone artigianali e/o industriali nelle quali si trovano. Per indicare la direzione verso questa zona si può utilizzare, se necessario, il simbolo I.24 (inserito ora nel testo dell’AP-OUStr e non più solo nell’allegato senza una disposizione esplicita), completandolo eventualmente con la denominazione della zona in questione (art. 139 cpv. 1 AP-OUStr).
Il capoverso 3 introduce a livello di ordinanza le condizioni applicate agli indicatori di direzione per alberghi, fin qui contemplate in direttive specifiche6. Estende altresì alle indicazioni per installazioni militari le condizioni valide per gli indicatori di direzione per aziende.
Il capoverso 4 corrisponde al diritto vigente (art. 54 cpv. 3 OSStr), ma è stato riformulato e precisato come l’articolo 62 capoverso 2 OSStr (cfr. art. 45 cpv. 2 AP-OASStr).
Sezione 4: Indicazione della direzione sulle autostrade e semiautostrade
Articolo 51: Principi
Sostanzialmente equivalente al diritto in vigore (art. 49 cpv. 4, 56 cpv. 2 e 4, 84 cpv. 1 e 89 cpv. 8 OSStr), il presente articolo affida all’USTRA, in virtù del riordino normativo proposto, la competenza generale di emanare istruzioni.
6 SN 640 828