Rapporto_2C

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 24 pagine

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Capitolo 12: Pubblicità stradale

Le disposizioni attualmente in vigore riguardanti la pubblicità stradale sono relativamente recenti; risalgono infatti al 2006. Attualmente un’iniziativa parlamentare sul tema della pubblicità stradale è oggetto di dibattito nelle Commissioni parlamentari e alle Camere federali e potrebbe avere ripercussioni sulle attuali disposizioni in materia. A ciò si aggiunge che è in corso una riflessione sulla possibilità di disciplinare la pubblicità stradale in una norma specifica. Inoltre, se si dovesse procedere ad un’approfondita verifica materiale delle disposizioni riguardanti gli indicatori di direzione occorrerebbe tenere conto anche della pubblicità stradale. Per il momento si è dunque deciso di riprendere le disposizioni in vigore lasciandole inalterate.

Queste disposizioni figurano ora dopo quelle riguardanti la segnalazione, in quanto disciplinano aspetti che hanno poco in comune, che presuppongono svariate competenze e di cui spesso, anche all’interno dei Cantoni, si occupano autorità diverse. Inoltre, i destinatari di queste disposizioni sono diversi da quelli del resto dell’ordinanza; esse si rivolgono infatti direttamente a coloro che intendono fare pubblicità.

Articoli 84 - 87

Gli articoli in questione corrispondono sostanzialmente al diritto vigente (cfr. artt. da 95 a 98 OSStr). Le uniche modifiche figurano nell’articolo 85 AP-OASStr. Innanzitutto, è stato invertito l’ordine dei capoversi 1 e 2 dell’articolo 96 OSStr; in questo modo, prima figura la pubblicità vietata in tutti i casi e successivamente quella vietata soltanto in determinate situazioni. Poi, è stato allentato il divieto – fin qui assoluto – della pubblicità stradale che contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione. La nuova ordinanza prevede infatti la possibilità di utilizzare i simboli degli indicatori di direzione per le aree destinate al parcheggio nonché le frecce direzionali nell’ambito dei sistemi di gestione dei parcheggi (art. 85 cpv. 1 lett. d AP-OASStr). Infine, un’ulteriore novità riguarda il divieto della pubblicità sulla carreggiata; il divieto si applica non soltanto alle zone pedonali, ma ora anche alle zone d’incontro (art. 85 cpv. 1 lett. b AP-OASStr), che si arricchiscono così di un nuovo elemento distintivo.

Articolo 88: Autorizzazioni

La disposizione riprende sostanzialmente l’articolo 99 OSStr, che è modificato in un unico punto: nel capoverso 1 è sancita la competenza dell’USTRA di rilasciare l’autorizzazione per la pubblicità lungo le strade nazionali su fondi di proprietà della Confederazione.

Capitolo 13: Disposizioni penali e disposizioni finali

Articolo 89: Disposizioni penali & articolo 90: Applicazione dell’ordinanza, eccezioni

Queste disposizioni si basano sugli articoli 114 e 115 dell’attuale OSStr. Il DATEC conserva la competenza di dichiarare giuridicamente vincolanti norme tecniche, mentre la competenza di emanare istruzioni è trasferita – come previsto anche nell’AP-OUStr – dal DATEC all’USTRA.

Va ricordato che sia le norme tecniche dichiarate giuridicamente vincolanti sia le istruzioni dell’USTRA sono vincolanti solo per le autorità. I diritti e gli obblighi dei privati non possono essere sanciti a livello di istruzioni; a tal fine è necessaria un’ordinanza.

Nell’articolo 90, capoverso 1 si rinvia all’allegato dell’AP-OASStr nel quale figura l’elenco delle norme tecniche dichiarate giuridicamente vincolanti dal DATEC. Poiché le norme in questione sono state integrate nella nuova ordinanza, l’ordinanza del 12 giugno 200710 con-

10 RS 741.211.5; http://www.admin.ch/ch/i/rs/7/741.211.5.it.pdf