Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

«Non è consentito trasmettere informazioni su persone diverse dalla persona interessata ai sensi

dell’articolo 3 lettera a».

Per contro, i Cantoni AI e SG sottolineano che la clausola offrirebbe un margine

d’interpretazione molto ampio. Dati su afflussi e deflussi patrimoniali rivelerebbero sistematicamente informazioni su terzi che non dovrebbero essere necessariamente interessati dal controllo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il divieto di fornire queste informazioni potrebbe vanificare l’assistenza amministrativa. Pertanto si dovrebbe esaminare una disposizione diversa a tutela di terzi oppure un divieto meno assoluto.

Articolo 5

Cpv. 1:

L’ASB e l’ASG ritengono superfluo rimandare alla PA, poiché sarebbe comunque sussidiaria all’applicazione.

Cpv. 2:

Il PPD, l’ASB, l’ASG, la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna e il VSUD propongono di stralciare la disposizione, poiché non appare evidente alcun motivo materiale.

Articolo 6

La Dichiarazione di Berna auspica una revisione radicale della disposizione fino ad uno scambio automatico delle informazioni.

Cpv. 1:

Il Cantone AI, il PPD, I Verdi, economiesuisse, l’ASB, la BCG, l’ABPS, il Centre Patronal,

l’UIR, l’ASG, il Forum OAD, la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, il VSUD e l’ASEFiD criticano il fatto che rispetto all’articolo 5 capoverso 3 lett. b OACDI, la LAAF non elenca esplicitamente le indicazioni da fornire per una domanda di assistenza amministrativa. Essenzialmente si adduce la motivazione che un’enumerazione servirebbe alla certezza del diritto, ai diplomatici svizzeri e all’AFC in qualità di autorità preposte alla negoziazione di future CDI rispettivamente all’esame delle domande e anche ai tribunali svizzeri come ausilio per l’interpretazione connessa all’applicazione delle CDI. Questo sarebbe ancora più importante del fatto che molte CDI contengono una clausola di interpretazione e che attualmente si stia discutendo sulla sua estensione a tutte le CDI. Inoltre, è ipotizzabile che le future CDI non contengano più requisiti diversi per la domanda o non li contengano affatto. Infine, dovrebbero essere applicati tali requisiti per la domanda della LAAF.

Economiesuisse, la BCG e l’ABPS desiderano completare l’elenco riportato nell’articolo 5 capoverso 3 lettera b OACDI come segue:

«9. La dichiarazione che la procedura fiscale secondo il diritto dello Stato richiedente non è prescritta».

Anche l’UDC desidera riprendere l’elenco riportato dall’articolo 5 capoverso 3 lettera b OACDI aggiungendovi i seguenti completamenti:

«2. … identificazione della persona interessata, compreso nome, indirizzo e numero di conto corrente;

… 8. … ha sfruttato completamente le informazioni».

Il Cantone AI propone di fare esplicitamente delle riserve sul principio di reciprocità (basi giuridiche adeguate per reperire le informazioni nello Stato contraente).

L’USI propone di riprendere nella LAAF un elenco di requisiti applicabili in via sussidiaria che si basi sull’articolo 5 paragrafo 5 del Modello OCSE.