Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Cpv. 6 (nuovo):
La FSA propone la seguente nuova disposizione a tutela del segreto professionale degli avvocati:
«A prescindere dal capoverso 2, il segreto professionale degli avvocati rimane tutelato e un avvocato iscritto nel registro può negare la consegna di informazioni e documenti che gli sono pervenuti nell’ambito della sua attività professionale o che gli sono stati affidati. In particolare può essere negata la consegna dei seguenti documenti e oggetti indipendentemente da dove si trovino e quando sono stati ottenuti:
a) documenti e oggetti di proprietà della persona interessata e che la riguardano;
b) registrazioni personali, corrispondenza, appunti interni sulla persona interessata».
Articolo 9
Cpv. 1:
La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone di stralciare «presumibilmente», poiché dovrebbero essere richieste soltanto le informazioni necessarie.
L’ARIF e il Forum OAD ritengono ingiusto limitare la possibilità di produrre informazioni alle persone tassate in Svizzera; piuttosto anche le persone residenti all’estero, non tassate in Svizzera, dovrebbero avere questa opportunità, affinché le informazioni non debbano essere richieste da terzi.
Cpv. 2:
Il Forum OAD e il VSUD sono del parere che le previste informazioni circoscritte costituiscono una limitazione inadeguata dei diritti della persona interessata. Si dovrebbe pertanto stralciare il passaggio «per quanto ciò sia necessario all’ottenimento delle informazioni». Anche secondo il PPD e Fiduciari Suisse la persona interessata deve essere sempre informata.
L’USI auspica lo stralcio della disposizione, poiché sarebbe superflua e in contrasto con l’articolo 14 capoverso 1.
Cpv. 3:
La CDCF, i Cantoni SZ, OW, ZG, SO, AI, SG, JU e il PPD sottolineano che il secondo periodo esula dal diritto fiscale svizzero vigente che prevede un obbligo di collaborazione illimitato del contribuente sia per la procedura di tassazione sia per la procedura di ricupero d’imposta (art. 124 segg. e art. 153 cpv. 3 LIFD). Si dovrebbe garantire l’osservanza del principio del diritto penale, secondo il quale l’imputato non è tenuto a deporre a proprio carico, per cui deve essere verificata l’utilizzabilità delle informazioni fornite obbligatoriamente nell’ambito di un eventuale procedimento penale (amministrativo) (cfr. art. 183 cpv. 1bis LIFD). Almeno nella misura in cui le informazioni siano state richieste unicamente al fine di determinare l’imposta nello Stato estero, secondo il diritto svizzero non sussisterebbe alcun motivo per rifiutare l’obbligo di collaborazione. Nella procedura di assistenza amministrativa la Svizzera non avrebbe pertanto il diritto di ottenere dalla persona interessata (ed eventualmente dal detentore delle informazioni) le informazioni definite nella convenzione applicabile, indicando in generale che queste potrebbero essere utilizzate contro di essa in un eventuale procedimento penale (amministrativo) che riguardi fattispecie di reati fiscali. Il Cantone SO desidera limitare il diritto della persona interessata di rifiutarsi di collaborare ai casi in cui sarebbe richiesta
l’assistenza amministrativa in un procedimento penale fiscale. Per i suddetti motivi il Cantone Ticino ritiene auspicabile l’aggiunta di una disposizione analoga all’articolo 183 capoverso 1bis LIFD nel caso si rinunci all’articolo 21 capoverso 2 (variante b).