Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa
Cpv. 7:
Lo Studio di avvocati Umbricht e l’USI ritengono che dovrebbe essere applicabile anche l’articolo 50 capoverso 3 DPA. In considerazione dell’esecutività immediata di tutte le decisioni anteriori a quella finale e della situazione giuridica poco chiara su quali informazioni in un caso concreto rientrino nel segreto professionale da tutelare degli avvocati, occorre creare un meccanismo che consenta a un avvocato di salvaguardare effettivamente il segreto professionale.
Nel caso in cui l’autorità investigativa rifiuti di accogliere una richiesta di suggellamento di un avvocato, secondo l’USI deve essere consentito interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale immediatamente e in ogni caso già prima che venga emanata la decisione finale.
Articolo 14
Cpv. 1:
Con riferimento alla relativa norma nella LFR, il PPD, economiesuisse, la BCG e l’ABPS propongono la seguente norma:
«L’AFC informa la persona interessata in merito alla domanda e comunica a lei o al mandatario incaricato di ricevere le notificazioni la decisione destinata al detentore delle informazioni e rilascia una copia della domanda dell’autorità estera competente, purché nella domanda non venga richiesta esplicitamente l’osservanza del segreto».
L’ASB, l’ASG, il Forum OAD e l’ASEFiD propongono il seguente completamento:
«… e le trasmette tutti i documenti importanti, ma almeno una copia della domanda».
La Dichiariazione di Berna desidera sostituire il capoverso 1 con la seguente disposizione:
«L’AFC informa la persona interessata in merito alla domanda appena è entrata nel merito della stessa».
Cpv. 2:
A completamento della sua proposta di modifica del capoverso 1, l’ASG propone il seguente cambiamento:
«…nello stesso modo l’AFC informa le altre persone, …»
Cpv. 3:
PolyReg ritiene problematico prevedere la trasmissione di un’intimazione per designare un mandatario incaricato di ricevere le notificazioni tramite il detentore delle informazioni solo perché forse è più comodo.
La legge non indica se un’informazione in questo modo comporta eventuali conseguenze per l’inosservanza a carico della persona interessata oppure se è applicabile la procedura secondo l’articolo 14 capoverso 5 nel caso in cui, nonostante diffida, il detentore delle informazioni tralasci di designare un mandatario incaricato di ricevere le notificazioni.
Cpv. 5:
Poiché l’informazione della persona legittimata a ricorrere mediante pubblicazione nel Foglio federale sarebbe fittizia, la Camera di commercio propone di segnalarlo con la seguente formulazione:
«… per il tramite dell’autorità richiedente o eventualmente mediante pubblicazione …»