Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Sono contrari a stralciare il capoverso 2 e quindi la variante b:

la CDCF, i Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, AI, SG, AG, VD, VS, NE, JU, il PS, l’USS e la Dichiarazione di Berna. Motivano la loro posizione adducendo che le informazioni raccolte nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa sono ottenute legalmente e possono essere utilizzate in Svizzera secondo la prassi e la giurisprudenza nazionale vigente. Questa prassi e giurisprudenza non devono essere stemperate da interventi legislativi. A prescindere da ciò, secondo la CDCF e i Cantoni BE e SO la variante a causerebbe problemi anche a livello pratico. Poiché secondo la prassi per l’assistenza amministrativa conforme all’articolo 26 del Modello OCSE lo Stato richiedente non deve più esporre il motivo per cui secondo il diritto svizzero sussisterebbe frode fiscale, mancherebbero di norma le indicazioni necessarie per valutare se le autorità fiscali svizzere avrebbero potuto ottenerle secondo il diritto svizzero. Ne può conseguire che le autorità fiscali svizzere potrebbero utilizzare meno informazioni rispetto a prima dell’adozione dello standard dell’OCSE. Infine, il Cantone SO ritiene che sarebbe semplicemente irragionevole per le autorità fiscali cantonali venire a conoscenza di tassazioni incomplete ottenendo informazioni bancarie a favore di uno Stato estero, ma non poter utilizzare i relativi mezzi di prova. Una certa disparità di trattamento, legata alla variante b, dei contribuenti tassati unicamente in Svizzera rispetto a coloro i quali dovrebbero versare imposte anche all’estero, si potrebbe giustificare a causa della situazione disparitaria e dell’assistenza amministrativa limitata a livello internazionale nonché delle possibilità di verifica. In questo contesto, la CDCF e il Cantone BE sottolineano che già con la legislazione vigente non è data parità di trattamento dei contribuenti in Svizzera con rapporti bancari all’estero rispetto a quelli che non li hanno. Le due categorie di contribuenti non avrebbero la stessa situazione iniziale, poiché per gli ultimi influirebbe anche il diritto internazionale. Mentre per le persone contribuenti in diversi Cantoni sussisterebbero doveri generali di assistenza amministrativa tra le autorità cantonali, per quelle che sono contribuenti di diversi Stati verrebbe applicata l’assistenza amministrativa solo in misura molto limitata. Il fatto che in un contesto internazionale l’assistenza amministrativa si estenda anche alle informazioni bancarie è visto come un’adeguata compensazione per l’ambito ristretto di applicazione di tale assistenza.

Articolo 22

Cpv. 3:

Il Cantone FR propone di trasmettere la domanda anche alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Cpv. 6:

Sono favorevoli allo stralcio:

la CDCF, i Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, AI, SG, AG, VD, VS, JU, il PS l’USS, Alliance Sud e la Dichiarazione di Berna. Essenzialmente si adduce che per quanto riguarda il segreto bancario svizzero con l’imposta preventiva è data la garanzia che spesso manca nei redditi da interessi su averi bancari esteri. Con lo stralcio dell’articolo 22 capoverso 6 LAAF si eliminerebbero in parte le possibilità ridotte per il controllo fiscale dei contribuenti che hanno rapporti bancari all’estero. Inoltre, solo in base alle proprie domande di assistenza amministrativa si potrebbe verificare se gli Stati contraenti, da parte loro, hanno soddisfatto l’obbligo di fornire informazioni bancarie e le hanno richieste legalmente alla Svizzera. Al contrario, agli Stati contraenti risulterebbe più facile criticare l’applicazione dell’assistenza amministrativa se non dovessero mai fornire la prova alla Svizzera. La CDCF e il Cantone ZH evidenziano che l’autolimitazione prevista dall’articolo 22 capoverso 6 nel rapporto esplicativo sarebbe indebitamente connessa alla domanda di base se l’accesso alle informazioni banca-