Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/1: Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale · 27 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull’emanazione di una legge sull’assistenza amministrativa

Per contro, per quanto riguarda l’aspetto dell’utilizzabilità, la CDCF, i Cantoni ZH, ZG, AG, VS e il PPD sollevano la questione se spetti unicamente allo Stato richiedente tenere conto dei principi di diritto penale secondo la CEDU nei suoi procedimenti penali (amministrativi) o se la Svizzera potrebbe o dovrebbe adottare misure, affinché le informazioni fornite allo Stato richiedente non possano essere utilizzate da questo in un procedimento penale (amministrativo). Il periodo dovrebbe essere eventualmente adeguato o stralciato (adeguato secondo i Cantoni LU, OW, BS, AG, VS, JU e il PPD risp. stralciato secondo il Cantone SZ). Per il Cantone ZH sarebbe ipotizzabile che nei casi in cui la persona interessata rifiuta di collaborare rendendo verosimile che le informazioni potrebbero essere usate contro di essa in un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all’estero, lo Stato richiedente possa essere esortato dall’AFC a rilasciare una dichiarazione che le informazioni richieste non vengono utilizzate ai fini di un procedimento penale (amministrativo). Se rilasciasse questa dichiarazione, la persona interessata non potrebbe più rifiutarsi di collaborare.

Lo Studio di avvocati Umbricht precisa che nella procedura ordinaria di tassazione o ricupero d’imposta il contribuente è obbligato a fornire una collaborazione veritiera. Se negli anni precedenti avesse sottratto imposte si esporrebbe con la collaborazione ottenibile dalle autorità fiscali con misure coercitive – secondo il libero apprezzamento: multa disciplinare e/o tassazione – al rischio di fornire indicazioni che farebbero emergere il fatto. Egli rischierebbe pertanto di autoincriminarsi per sottrazione d’imposta. Se esistesse un divieto probatorio per le informazioni ottenute sotto comminatoria di coercizione, non sussisterebbe alcuna ragione di far decadere gli obblighi di collaborazione (DTF 2C_70/2008 del 27.5.2008, consid. 2.3). Poiché, però, il divieto probatorio non sussiste in tutti gli Stati esteri ed è vietato escludere le informazioni fornite dall’utilizzazione in procedimenti penali fiscali all’estero, il diritto della persona interessata di rifiutarsi di collaborare richiederebbe l’osservanza del principio «nemo tenetur». Il principio «nemo tenetur» tutelerebbe la libera volontà della persona interessata senza essere in contrasto con le misure coercitive che richiederebbero solo la tolleranza della persona interessata (perquisizione di locali, sequestro di documenti).

Analogamente al commento 15.2 all’articolo 26 del Modello OCSE la Dichiarazione di Berna propone il seguente completamento: «la presente disposizione non è applicabile alle persone giuridiche».

Il Forum OAD propone la procedura secondo cui l’AFC sottopone le informazioni della persona interessata a un esame preliminare e in base a tale verifica emana una decisione sulla consegna di ulteriori informazioni, contro la quale la persona interessata ha il diritto di ricorrere.

Cpv. 4:

Poiché per ottenere le informazioni sono ammesse unicamente le misure che secondo il diritto svizzero possono essere prese ai fini della tassazione e dell’esecuzione delle imposte oggetto della domanda (art. 8 cpv. 1), secondo lo Studio di avvocati Umbricht il capoverso 4 dovrebbe essere completato come segue:

«… sono necessarie e previste nella relativa legislazione tributaria svizzera».

Cpv. 5 (nuovo):

Con riferimento alle considerazioni relative al capoverso 3, la CDCF, i Cantoni BE, LU, SZ, OW, BS, AI, SG, AG, VS e il PPD propongono, analogamente all’articolo 10 capoverso 4, di prevedere anche la comminatoria della sanzione per la persona interessata in caso di collaborazione insufficiente.